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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Le agevolazioni ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano anche agli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. - Sussiste - Le agevolazioni fiscali devono intendersi accordate in funzione dell'attività di erogazione del credito - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il diniego di rimborso dell'imposta di registro applicata a una cessione pro solvendo di crediti presenti e futuri, effettuata a garanzia degli obblighi derivanti da un contratto di leasing finanziario relativo a un impianto fotovoltaico. Sosteneva che la cessione fosse funzionalmente e causalmente collegata a un finanziamento a medio-lungo termine e, quindi, rientrasse nell'esenzione prevista dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973, anche alla luce della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2012. L'Agenzia riteneva invece applicabile l'imposta proporzionale ordinaria, sostenendo che l'agevolazione riguardasse esclusivamente i finanziamenti erogati da banche e istituti di credito e non le operazioni di leasing o le relative cessioni di credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto l'applicabilità del regime agevolato. Ha escluso il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma ha ritenuto superato l'orientamento seguito dalla Commissione Provinciale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2017 e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19106/2018. Secondo il Collegio, l'agevolazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spetta non solo alle banche, ma anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco dell'art. 107 T.U.B., quando l'operazione sia collegata all'erogazione del credito. La cessione pro solvendo, se posta in essere quale garanzia del finanziamento, è stata considerata atto inerente all'operazione agevolata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, oltre agli interessi, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per il primo grado ed euro 1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 15 d.P.R. n. 601/1973

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate (...) sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

    L'esenzione riguarda i finanziamenti a medio-lungo termine e gli atti funzionalmente inerenti, comprese le garanzie e gli atti di esecuzione, modificazione ed estinzione. Il beneficio è riconosciuto in funzione dell'attività di erogazione del credito e non esclusivamente in base alla natura bancaria del soggetto finanziatore.

  • Art. 107 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dalla norma sono equiparati alle banche, ai fini soggettivi dell'accesso alle agevolazioni dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973, quando svolgono attività di finanziamento.

  • Art. 46 della tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    La norma è stata invocata dalla società nel contestare l'applicazione dell'imposta di registro ordinaria agli atti collegati all'operazione finanziaria.

  • Art. 6 della tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    L'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la cessione dei crediti dovesse essere assoggettata all'imposta proporzionale prevista dalla disciplina ordinaria; tale impostazione è stata disattesa in ragione del nesso funzionale con il finanziamento agevolato.

  • Art. 2697 c.c.

    In una domanda di rimborso grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi l'esistenza del finanziamento agevolabile, la sua durata e il collegamento funzionale dell'atto contestato con l'operazione di finanziamento.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 aprile 2012

    La cessione pro solvendo di crediti, effettuata a scopo di garanzia del rimborso di un finanziamento a medio-lungo termine, può beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973, in quanto atto inerente all'operazione finanziaria.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 242/2017

    È stata dichiarata costituzionalmente illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dalle agevolazioni fiscali riconosciute per analoghe operazioni di finanziamento effettuate da banche, poiché non è giustificabile discriminare gli investimenti produttivi in base al soggetto finanziatore.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 19106/2018

    Le agevolazioni dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco dell'art. 107 T.U.B.; il criterio decisivo è lo svolgimento dell'attività di erogazione del credito e il nesso dell'atto con il finanziamento.

Massime di principio

  • L'agevolazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 non è riservata alle sole banche: può spettare anche agli intermediari finanziari qualificati ai sensi dell'art. 107 T.U.B., purché l'operazione rientri nella loro attività di finanziamento.
  • Per stabilire se un atto è agevolabile conta soprattutto il nesso funzionale con un finanziamento a medio-lungo termine, non la denominazione formale dell'atto né, da sola, la natura giuridica del finanziatore.
  • Le cessioni di credito, anche pro solvendo, possono beneficiare dell'esenzione quando siano stipulate come garanzia o comunque risultino necessarie all'esecuzione, modificazione o estinzione del finanziamento.
  • Il contratto di leasing finanziario può essere valutato come forma di finanziamento ai fini dell'agevolazione, se la struttura concreta dell'operazione dimostra una funzione creditizia e una durata superiore a diciotto mesi.
  • Chi chiede il rimborso deve documentare il finanziamento, la durata, la qualifica del soggetto finanziatore e il collegamento causale tra l'atto tassato e l'operazione agevolata.
  • Il regime agevolato comporta, in linea generale, l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul finanziamento in luogo delle imposte indirette ordinarie sugli atti inerenti; l'applicazione concreta richiede comunque la verifica dei requisiti temporali, soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

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