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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 953 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - appello - sottoscrizione - Direttore dell'Agenzia del Territorio - sopravvenuta incorporazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - potere di rappresentanza - carenza - conseguenza - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava la legittimità degli avvisi di liquidazione relativi a tributi per formalità ipotecarie connesse alla cancellazione di ipoteche legali a favore del concessionario della riscossione. L'associazione sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 dovesse applicarsi anche alle richieste effettuate da soggetti diversi dal concessionario, purché nel suo interesse. In appello, l'associazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché l'atto era stato sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia del Territorio, anziché dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, senza una specifica delega di firma, dopo l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'eccezione dell'associazione e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. L'atto era stato sottoscritto da un soggetto privo del potere di rappresentanza, poiché il Direttore dell'Agenzia del Territorio non risultava titolare del potere di sottoscrivere l'appello per l'Agenzia delle Entrate né munito di una delega specifica. La sentenza di primo grado è quindi rimasta ferma. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro complessivi.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione disciplina la sottoscrizione degli atti del processo tributario da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    L'atto d'appello dell'amministrazione deve essere sottoscritto dal soggetto istituzionalmente competente oppure da un dipendente appartenente alla carriera direttiva munito di delega. La mancanza del potere di firma determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 47, D.P.R. n. 602/1973

    La norma concerne la gratuità di determinate formalità ipotecarie relative a pignoramenti e ipoteche a favore del concessionario della riscossione.

    Nel giudizio di merito l'associazione sosteneva un'interpretazione estensiva della disposizione, applicabile anche alle richieste provenienti da soggetti diversi dal concessionario ma effettuate nel suo interesse. La sentenza non ha deciso nel merito tale questione, avendo definito il giudizio per l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Dopo una fusione o incorporazione tra enti pubblici, gli atti processuali devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente subentrante, salvo che il firmatario disponga di una delega specifica e valida.
  • La qualifica ricoperta presso l'ente originario non attribuisce automaticamente il potere di rappresentare l'ente incorporante o di sottoscriverne gli atti giudiziari.
  • Prima di esaminare il merito di un appello dell'amministrazione, il giudice può verificare d'ufficio o su eccezione della controparte la legittimazione e il potere di firma del sottoscrittore.
  • La sottoscrizione da parte di un soggetto privo del potere di rappresentanza, in assenza di delega idonea, può comportare l'inammissibilità dell'appello e la conseguente stabilizzazione della sentenza di primo grado.
  • Le deleghe di firma devono essere specifiche, provenire dal soggetto competente e risultare esistenti al momento della sottoscrizione; la mera appartenenza all'amministrazione o la precedente titolarità dell'ufficio non è sufficiente.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio di rappresentanza, il giudice può condannare l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Testo integrale

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