Cassazione Penale, Ordinanza n. 22968/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione conferma quindi la sentenza di merito e lascia ferma la condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, commesso in concorso e in continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo congetturale la pretesa appartenenza dell'imputato a un ambiente criminale locale dedito allo spaccio e contatti con distributori all'ingrosso, senza adeguato supporto probatorio. Con il secondo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità, lamentando travisamento della prova. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché riproponeva censure già disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione, che aveva escluso la lieve entità sulla base del dato qualitativo e quantitativo della droga, delle modalità di confezionamento/occultamento e del contesto dell'azione; il secondo perché introduceva per la prima volta in cassazione questioni non devolute in appello e, comunque, mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare un travisamento decisivo idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solo in presenza di minima offensività complessiva, valutando quantitativo e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; anche un solo indice può essere negativamente assorbente.
Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.
Richiamato per il concorso di persone nel reato.
In cassazione non possono dedursi questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
Concorre a precludere la proposizione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per l'onere di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato in tema di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre in modo astratto le tesi già respinte in appello.
- La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della condotta, basata su quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di un indice di segno nettamente contrario può da sola escludere l'attenuazione.
- La nozione di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore investe un dato probatorio decisivo e idoneo a disarticolare l'intero apparato argomentativo della sentenza; non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In cassazione sono inammissibili le questioni che non siano state devolute al giudice di appello, salvo eccezioni tassative; il giudizio di legittimità non è sede per introdurre per la prima volta doglianze sul merito della responsabilità.
- La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità del ricorso, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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