Cassazione Civile, Ordinanza n. 34774/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un medico ortopedico aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2015, sostenendo di non essere assoggettabile al tributo per mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Erario ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione: il professionista operava presso strutture sanitarie dotate di macchinari, personale infermieristico e amministrativo ed équipe, aveva due studi professionali e, per l’attività svolta presso un poliambulatorio, aveva sostenuto spese per compensi a terzi. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l’attività svolta presso la clinica era prestata in base a contratto di collaborazione autonoma all’interno di una struttura altrui, senza disponibilità né responsabilità organizzativa in capo a lui, e che le spese richiamate dalla CTR riguardavano solo la disponibilità di uno studio e di una segretaria condivisi; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando erroneo riparto dell’onere probatorio e omessa/inesatta valutazione delle prove e dei fatti pacifici.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la motivazione della CTR sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha precisato che, quando il professionista opera all’interno di una struttura sanitaria di terzi, non basta la mera utilizzazione di una struttura organizzata: occorre che essa sia autonoma e faccia capo al professionista, anche sul piano organizzativo; inoltre, le spese per terzi vanno valutate nella loro concreta natura, e la presenza di più studi non è di per sé sufficiente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo e secondo motivo di ricorso
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali indicate nei motivi
definisce il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi
richiamato dal ricorrente quale norma che disciplina i soggetti passivi e il presupposto applicativo dell’IRAP
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
qualifica l’IRAP come imposta a carattere reale
invocato per censurare l’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova
invocati per denunciare omessa o scorretta valutazione delle prove e dei fatti non contestati
Massime di principio
- Ai fini dell’IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
- Non è sufficiente che il professionista operi in un contesto organizzato: la struttura utilizzata deve essere autonoma e far capo al professionista anche sotto il profilo organizzativo, non solo operativo.
- L’impiego di beni strumentali rileva solo se eccede, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale; beni anche costosi o indispensabili non bastano se non costituiscono un fattore aggiuntivo rispetto alla mera attività intellettuale.
- La presenza di compensi a terzi può integrare autonoma organizzazione solo se, in concreto, essi remunerano prestazioni non occasionali afferenti all’attività professionale; il giudice deve verificare la reale natura delle spese e non fermarsi al dato formale.
- La disponibilità di più studi professionali non è di per sé indice decisivo di autonoma organizzazione, dovendosi valutare complessivamente il quadro fattuale.
- In tema di imposta sul valore aggiunto regionale, quando il professionista opera all’interno di una struttura sanitaria di terzi, il giudice di merito deve accertare se vi sia una personale disponibilità della struttura e un effettivo potere organizzativo in capo al professionista.
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