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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14339/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una serie di contratti di collaborazione a progetto stipulati nel 2012 tra una società e una lavoratrice impiegata come "operatrice vendita e assistenza clienti call center". La Corte d'appello aveva ritenuto che il progetto indicato nei contratti coincidesse con l'oggetto sociale della società, cioè la promozione pubblicitaria di case automobilistiche, e che le mansioni affidate alla lavoratrice consistessero in telefonate a potenziali clienti per fornire informazioni su politica commerciale, campagne promozionali e servizi di una casa automobilistica (in particolare Renault). Da ciò aveva desunto la genericità del progetto e, applicando l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che la norma richiede solo uno "specifico progetto" e non vieta che esso coincida con un segmento dell'attività del committente; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato l'esistenza di un obiettivo specifico del progetto (realizzazione di leads/contatti commerciali per Renault) e la più ampia articolazione dell'oggetto sociale della società rispetto a quella di un call center.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito si fosse correttamente conformato all'orientamento consolidato secondo cui il contratto di lavoro a progetto, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiede un progetto specifico, funzionalmente collegato a un risultato finale, ma non coincidente con la mera riproposizione dell'oggetto sociale o con l'ordinaria attività aziendale. Ha inoltre rilevato che l'accertamento della genericità del progetto e dell'ambito dell'oggetto sociale costituiva una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata. Conseguentemente ha confermato la declaratoria di conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del primo contratto e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina del lavoro a progetto.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva però che le doglianze investivano valutazioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata.

  • artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276 del 2003

    nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 23, legge n. 92 del 2012

    Il contratto a progetto è una forma particolare di lavoro autonomo riconducibile a uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati a un risultato finale determinato dal committente, ma non può risolversi nella mera riproposizione dell'oggetto sociale o dell'attività ordinaria della committente.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    In presenza di un progetto ritenuto generico o non conforme ai requisiti di legge, il rapporto viene dichiarato instaurato come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto a progetto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a progetto, per la disciplina applicabile ratione temporis, il progetto deve essere specifico e funzionalmente orientato a un risultato finale; non è sufficiente che esso si identifichi con l'oggetto sociale della committente o con la normale attività d'impresa.
  • L'accertamento della concreta genericità del progetto e della corrispondenza tra attività affidata e ordinaria attività aziendale è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione come vizio di legittimità.
  • Quando il progetto a termine risulta non conforme ai requisiti legali, opera la conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data del primo contratto.
  • In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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