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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26035/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

Tre società avevano stipulato contratti derivati IRS con l’istituto bancario. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2022, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità dei contratti derivati perché non risultavano indicati il mark to market e i costi impliciti, né provato un accordo tra le parti sulla loro applicazione. Condannò quindi la banca a restituire € 357.826,04 a una società, € 575.012,56 a un’altra e € 1.871.529,33 alla terza, oltre agli interessi legali richiesti in appello incidentale. Confermò inoltre la risoluzione dei contratti quadro stipulati il 24 marzo 2005 con una delle società e il 4 ottobre 2007 con le altre. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato motivazione apparente sulla quantificazione delle somme da restituire e violazione dell’art. 2033 c.c., contestando l’equiparazione tra perdite sui derivati e indebito e sostenendo che non fosse chiaro perché avrebbe dovuto impugnare la quantificazione di primo grado, dato che la domanda restitutoria era stata respinta. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., affermando che la Corte d’appello non avrebbe verificato l’effettivo pagamento delle somme e che le investitrici non ne avrebbero fornito la prova. Con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse riconosciuto somme superiori a quelle richieste con l’appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione della sentenza d’appello è riconoscibile e supera il minimo costituzionale, avendo ricondotto le restituzioni alla disciplina dell’indebito oggettivo conseguente alla nullità dei contratti. La Corte ha ribadito che, accertata la nullità del contratto d’investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione degli artt. 2033 e seguenti c.c.; la restituzione va calcolata al netto di quanto ricevuto in esecuzione dei derivati. Il secondo motivo è infondato nella parte relativa all’applicazione dell’indebito e inammissibile nella parte restante, poiché la quantificazione della perdita non era stata impugnata in appello e la banca non ha efficacemente contestato tale ratio; inoltre, la Corte territoriale aveva fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo provate le somme esborsate. Il terzo motivo è inammissibile quanto alla mancata impugnazione della ratio relativa alla quantificazione e infondato per il resto: l’appello incidentale delle società, comprensivo della richiesta di interessi legali e di una diversa quantificazione, era stato ritenuto ammissibile, sicché la relativa questione era ancora sub iudice e non vi era stata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La banca è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Così facendo, la Corte di appello ha, peraltro, fatto applicazione del condivisibile arresto di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018), che va espressamente ribadito, secondo cui, accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e seguenti cod. civ., dovendo considerarsi che la coincidenza indebito/perdita è da intendersi nel senso che il pagamento da restituire è al netto di quanto ricevuto in esecuzione dei contratti derivati.

    La nullità del contratto d’investimento fa venir meno la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali e determina l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo; la somma da restituire è netta di quanto l’investitore abbia ricevuto in esecuzione dei contratti derivati.

  • art. 2697 c.c.

    la presunta falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. è da ritenersi del tutto insussistente, posto che la Corte territoriale ha espressamente fatto rinvio alle risultanze, incontestate in questa sede, della consulenza tecnica di ufficio espletata nella fase di merito, con ciò all’evidenza ritenendo assolto l’onere probatorio della quantificazione delle somme esborsate dalle clienti investitrici.

    Nel caso esaminato, il giudice di merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio relativo alla quantificazione delle somme esborsate facendo riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non contestate in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Tanto dimostra che nessuna lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si è verificata nel caso di specie, giacché in appello la questione dell’esatta quantificazione della somma pretesa dalle investirtici era ancora legittimamente sub iudice.

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione d’appello sulla quantificazione della somma restitutoria quando tale questione sia stata legittimamente devoluta al giudice con l’appello incidentale e sia ancora sub iudice.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione né di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice, senza che tale lacuna possa essere colmata con congetture dell’interprete.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Accertata la nullità di un contratto d’investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo; la restituzione deve essere determinata al netto di quanto sia stato ricevuto in esecuzione del contratto.
  • La motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza, soltanto se, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione né il percorso logico seguito dal giudice; non spetta all’interprete colmare tale mancanza mediante congetture.
  • La contestazione in cassazione dell’onere della prova non consente di rimettere in discussione una quantificazione non tempestivamente impugnata nel grado di merito, quando la decisione si fondi su risultanze istruttorie non contestate in sede di legittimità.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d’appello decide sulla quantificazione di una pretesa restitutoria che sia stata ritualmente devoluta con appello incidentale e sia ancora sub iudice.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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