Cassazione Penale, Sentenza n. 07532/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vari motivi. Cervino contestava la sussistenza della giurisdizione italiana (confusione tra competenza e giurisdizione), la duplicazione/assorbimento delle contestazioni ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e l'esclusione del suo concorso nel reato di riciclaggio nonostante il ruolo di factotum/ideatore del meccanismo criminoso. Iacobini deduceva difetto di giurisdizione (la sua condotta sarebbe stata mero post factum compiuto all'estero), l'illegittima acquisizione e utilizzabilità delle chat e dei dati estratti dai cellulari (violazione degli artt. 234 e 254 c.p.p., art. 15 Cost. e parametri CEDU), carenza di motivazione circa la partecipazione ad associazione a delinquere e il dolo specifico del reato di riciclaggio, nonché profili relativi al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti; ha inoltre depositato motivi aggiunti reiterando le doglianze sull'acquisizione della messaggistica Telegram.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazioni ampie, coerenti e prive di vizi logici: la giurisdizione italiana è fondata perché il reato di riciclaggio è risultato frazionato tra attività svolte all'estero e segmenti essenziali realizzati in Italia (ideazione, organizzazione, pagamenti, restituzione in contanti). Le doglianze di Cervino su duplice contestazione e sul ruolo nella Lab Service sono inammissibili o, se fattuali, insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. Le censure di Iacobini sull'utilizzabilità delle chat sono state ritenute generiche e prive della prova di incidenza decisiva sull'impianto probatorio; i motivi aggiunti sono parimenti inammissibili. Conseguentemente sono confermate le condanne pronunciate in grado di merito e il relativo apparato sanzionatorio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma in relazione alla partecipazione della Iacobini all'associazione per delinquere, valutando la sussistenza del vincolo associativo sulla base di elementi fattuali convergenti e non limitandosi a singoli fatti- fine
Il reato di riciclaggio può dirsi commesso anche con condotte frazionate tra estero e Italia; è sufficiente che una frazione significativa dell'iter criminoso si realizzi sul territorio nazionale per radicare la giurisdizione e per affermare il dolo o il dolo eventuale dell'agente
Norma richiamata nella contestazione originaria come parte del quadro normativo applicato ai reati organizzati; la decisione valorizza la necessità di valutare la struttura e la funzione delle società estere nel meccanismo fraudolento
Richiamato nella discussione sulla giurisdizione: la Corte afferma che la giurisdizione italiana sussiste se una parte rilevante della condotta è stata posta in essere in Italia, alla luce degli artt. 6 e ss. cod. pen.
Collegato al tema della territorialità del reato; la Corte distingue giurisdizione e competenza e conferma che il criterio sostanziale di luogo di realizzazione della condotta prevale quando le società sono mere entità cartolari
Trattasi della disposizione sull'unificazione delle condotte fiscali: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che chiedeva l'assorbimento di capi di imputazione diversi introdotto per la prima volta in cassazione e ha escluso il sindacato di merito sul punto
Richiamato nella disputa sull'acquisizione documentale: i giudici di merito hanno ritenuto alcune chat acquisibili come documenti ai sensi dell'art. 234, ma la Corte di cassazione ha escluso la patologia in assenza di prova che l'eventuale inutilizzabilità avrebbe inciso in modo decisivo sulla decisione
Rilevante per la disciplina del sequestro di corrispondenza e dati informatici: la difesa sosteneva che l'acquisizione delle chat richiedesse un decreto motivato ex art. 254; la Corte ha però ritenuto che la doglianza fosse generica e priva della dimostrazione dell'incidenza decisiva sull'esito del processo
art. 15 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione alla segretezza delle comunicazioni; la Corte ha valutato la questione nel quadro del bilanciamento tra esigenze di indagine e tutela dei diritti, richiedendo prova dell'incidenza dell'eventuale illegittima acquisizione
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie sostanziali e formali in sede di merito, non essendovi errore giuridico rilevante
art. 8 CEDU
Riferito alla tutela della vita privata e corrispondenza: la Corte ha tenuto conto delle pronunce sovranazionali ma ha ritenuto la doglianza difensiva non adeguatamente specifica per incidere sulla decisione
art. 68 Cost.
Citato in relazione alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che non esistessero violazioni tali da pregiudicare il contraddittorio o i diritti di difesa
Menzi onato rispetto a profili sanzionatori; la Corte ha ritenuto non consentita in cassazione una rivalutazione meramente discrezionale della misura della pena quando la motivazione del giudice di merito è sufficiente
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha confermato che la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata
Riguarda l'acquisizione della sentenza irrevocabile come elemento di prova; la Corte ha osservato che le sentenze irrevocabili dei correi sono state usate come riscontro e non come vincolo acritico
direttiva UE 2018/1673
Richiamata dalla difesa in tema di definizione e contestazione del reato di riciclaggio; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione della normativa europea fosse stata violata
Massime di principio
- La giurisdizione italiana sussiste se anche una frazione rilevante e causalmente significativa dell'iter criminoso si è realizzata in Italia: la mera sede formale di società estere non esclude la giurisdizione quando tali società siano schermo di un meccanismo coordinato dall'Italia
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità (correttezza dell'applicazione della legge e della motivazione): non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove che sia mera richiesta di nuovo apprezzamento del merito
- Le censure sull'acquisizione di prove informatiche (chat, messaggi, copie forensi) devono essere specifiche e dimostrare l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità sull'impianto probatorio (prova di resistenza); contestazioni generiche sono inammissibili
- Questioni nuove non dedotte nei gradi precedenti (compresi profili decisivi di fatto o di diritto) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e saranno dichiarate inammissibili salvo vizi rilevabili d'ufficio
- Nella determinazione della pena il giudice di merito gode di ampia discrezionalità; la cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente rispetto allo scostamento significativo dal minimo edittale
- Le sentenze irrevocabili rese in altri procedimenti possono essere utilizzate come elemento di riscontro, ma non vincolano automaticamente il giudice del presente procedimento: devono essere integrate in una valutazione probatoria autonoma e motivata
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