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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37834/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa all'anno 2008: 1) rettifica IRES/IRAP per transfer pricing sui corrispettivi delle vendite di componenti (pezzi di ricambio) a controllate estere: l'ufficio aveva applicato il metodo CUP; la società aveva adottato il Resale Price Method; la C.T.R. aveva annullato la rettifica ritenendo inattendibile l'accertamento perché l'86,7% del fatturato derivava da vendite infragruppo e dunque il raffronto con il residuo 13,3% non era valido; 2) disconoscimento della perdita su crediti derivante dalla transazione con LINE Srl (rinuncia parziale a crediti per €7.064.697,94 con pagamento concordato di €2.000.000 in 9 anni): l'ufficio aveva negato la deducibilità sostenendo si trattasse di atto di liberalità; la C.T.R. confermò il disconoscimento; 3) disconoscimento di costi ritenuti non di competenza 2008 (viaggi/trasferte 2007 e parcelle 2009).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (nullità per motivazione apparente della sentenza di appello in relazione al rilievo transfer pricing), dichiarando che la C.T.R. non ha adeguatamente motivato la scelta di ritenere inattendibile il metodo applicato dall'ufficio e non ha affrontato i nodi tecnici (scelta del metodo più appropriato, comparabilità secondo linee guida OCSE). Il secondo motivo principale è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale di GMV: il primo e il terzo motivo incidentali sono stati rigettati (la C.T.R. aveva motivato la non competenza dei costi del 2008 con fatto insindacabile in Cassazione), mentre il secondo motivo incidentale è stato accolto: la C.T.R. ha erroneamente escluso la deducibilità della perdita su crediti applicando un parametro inconferente (inerenza) invece che verificando la sussistenza di elementi "certi e precisi" che giustifichino la perdita ai sensi del TUIR. La sentenza impugnata è quindi cassata, nei punti indicati, e la causa è rinviata al giudice a quo per nuovo esame e per la disciplina delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)

    Richiamato come quadro procedurale; citati artt. 61 e 36 in relazione alle censure sulla motivazione della sentenza di merito

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Base normativa per la censura in Cassazione relativa alla nullità della motivazione (motivazione apparente o inesistente)

  • codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; utilizzato per valutare la sussistenza di motivazione apparente

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101, comma 5 (ex art. 66, comma 3)

    Interpretato nel senso che per la deducibilità delle perdite su crediti non concorsuali il contribuente deve dimostrare elementi "certi e precisi" che rendano la perdita effettiva; principio richiamato dalla Corte e fatto proprio richiamando giurisprudenza (es. Cass. n. 24012/2018)

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 109 e 110

    Art. 109 invocato in tema di principio di competenza per la rilevanza dei costi nell'esercizio; art.110 c.7 richiamato nelle censure dell'Agenzia in relazione a criteri di deducibilità

  • art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    Rilevato nel contraddittorio sulle transazioni: la Corte sottolinea che l'onere di provare la simulazione di una transazione è a carico dell'Amministrazione finanziaria

  • Linee guida OCSE in materia di transfer pricing (OECD Transfer Pricing Guidelines)

    Considerate parametro di riferimento tecnico e normativo per la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento; omissione di un'adeguata verifica secondo le linee guida può integrare vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul transfer pricing il giudice di merito deve esplicitare il percorso logico-giuridico che giustifica la preferenza per un determinato metodo (CUP, RPM, ecc.) e valutare la comparabilità secondo le linee guida OCSE: motivazioni generiche o deviazioni rispetto al tema del decidere possono determinare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • La mera percentuale di vendite infragruppo rispetto al fatturato (es. 86,7% vs 13,3%) non è di per sé sufficiente a escludere la validità del metodo di accertamento; va sempre effettuata un'analisi comparativa e tecnica delle operazioni e dei parametri rilevanti.
  • Per la deducibilità delle perdite su crediti non collegate a procedure concorsuali il contribuente deve fornire elementi certi e precisi (evidenze della impossibilità di recupero); il giudice deve verificare questi elementi e non può sostituirli con valutazioni generiche sulla inerenza.
  • Una transazione tra parti correlate può essere qualificata come atto di liberalità se effettivamente comporta una rinuncia a vantaggio del debitore senza contropartita certa; tuttavia l'onere di provare la simulazione della transazione grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • Le questioni di competenza temporale dei costi (principio di competenza) sono valutazioni di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, risultano insindacabili in Cassazione salvo vizi di diritto.

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