Cassazione Civile, Sentenza n. 37736/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto alla resistente l'acquisto per usucapione del lastrico solare; la ricorrente deduceva, tra l'altro, errata interpretazione dell'atto di divisione del 1973, difetto di prova sull'inizio del possesso utile all'usucapione e sull'animus possidendi, omissione di considerare che era stata venduta alla resistente solo la metà indivisa del lastrico e vizi processuali relativi a ammissibilità di mezzi di prova e tardività della domanda riconvenzionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il settimo motivo (relativo al termine per la domanda riconvenzionale) e ha accolto in parte il ricorso negli altri motivi ritenuti decisivi, censurando l'errata interpretazione dell'atto di divisione e l'erronea applicazione dei principi sull'usucapione in comunione; ha cassato la sentenza della Corte di appello nella parte accolta e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla base dei principi indicati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 167 c.p.c.
termine di 20 giorni per la proposizione della domanda riconvenzionale
Il termine di 20 giorni per proporre domanda riconvenzionale si computa a ritroso rispetto alla data utile di costituzione; se la data fissata in citazione è festiva si applica lo slittamento al primo giorno feriale successivo
art. 166 c.p.c.
Regola la necessità della tempestiva costituzione del convenuto ai fini della proposizione di domande riconvenzionali; rilevante nel calcolo del termine per la costituzione e per la proponibilità della domanda riconvenzionale
art. 155 c.p.c.
art. 155, quarto comma c.p.c.
Se la data indicata in citazione è festiva il termine/processo slitta al primo giorno feriale successivo ai fini del computo dei termini processuali
art. 2697 c.c.
Onere della prova a carico di chi afferma un fatto; richiamato con riferimento al difetto di prova sull'inizio del possesso usucapiente e sull'animus possidendi
art. 1158 c.c.
Norma sull'usucapione: il mero atto notarile che dichiara una situazione non prova automaticamente l'inizio del possesso utile; il giudice deve individuare il momento dal quale decorre il possesso continuativo e gli elementi dell'animus
art. 1362 c.c.
Principi di interpretazione del contratto: l'atto di divisione deve essere interpretato secondo il vero intendimento delle parti e non può essere equivocamente letto come attribuzione esclusiva del lastrico quando il testo non lo prevede
art. 1117 c.c.
Richiamato con riferimento ai diritti sulle parti comuni (vano scala/androni) che possono consentire accesso e godimento anche se la proprietà esclusiva di talune porzioni è attribuita ad altro soggetto
art. 1146 c.c., comma secondo
Principio per cui il comproprietario che acquisisca il possesso esclusivo dopo la divisione può valersi del precedente compossesso ai fini dell'usucapione della porzione; implica che solo un effettivo e inequivoco passaggio a possesso esclusivo consente il decorso dell'usucapione
art. 2722 c.c.
Rilevanza della prova testimoniale rispetto al contenuto degli atti pubblici; censurata la possibilità di ammettere testimonianze in contrasto con un atto pubblico senza adeguata valutazione
art. 96 c.p.c.
Sanzione per lite temeraria; prospettata dalla ricorrente ma non decisiva nella sentenza di legittimità
Massime di principio
- In caso di comunione, l'usucapione di una porzione comune richiede atti o comportamenti che rendano impossibile per gli altri comproprietari proseguire il rapporto materiale con il bene e manifestino chiaramente l'intenzione di possederlo esclusivamente; in caso di dubbio il termine non decorre
- La mera dicitura di un atto notarile non può automaticamente far decorrere l'usucapione: è necessario accertare fattualmente il possesso continuativo, pubblico, pacifico ed esclusivo nonché l'animus possidendi
- Se in sede di trasferimento è venduta solo una quota indivisa (es. il 50%), ciò non comporta l'acquisto automatico della totalità del bene da parte dell'acquirente; il giudice deve verificare se e quando si è realizzato il possesso esclusivo
- Nei procedimenti civili i termini per la costituzione e per la proposizione di domande riconvenzionali si computano tenendo conto degli slittamenti previsti per le date festive (art.155 c.p.c.); la tempestività va verificata con attenzione sul calcolo dei giorni
- Il giudice deve interpretare gli atti di divisione secondo il vero contenuto e non presumere attribuzioni estensive non risultanti dal testo; incertezza interpretativa pesa a sfavore della decorrenza dell'usucapione
- La prova testimoniale contraria a un atto pubblico richiede particolare valutazione: non può sostituirsi alla certezza dell'atto notarile senza adeguata e motivata istruttoria
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