Cassazione Civile, Sentenza n. 37786/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
ALSIA ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che, dopo la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo per difetto di forma scritta l'incarico professionale, aveva riconosciuto all'avvocato Ferrara: (i) un compenso per l'attività giudiziale (liquidato in base alle tariffe del d.m. n. 585/1994) ed (ii) un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività stragiudiziale (anch'esso determinato facendo riferimento alle tariffe e ad un apprezzamento equitativo). ALSIA censurava, tra l'altro, il difetto della forma scritta ad substantiam, l'inapplicabilità delle regole dell'evidenza pubblica, la mancanza di copertura finanziaria, l'assenza di utilità della prestazione per l'ente, l'errata quantificazione del valore della controversia e l'erronea applicazione delle tariffe professionali; denunciava infine vizi di costituzione del collegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ALSIA. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'Appello che aveva: (i) escluso la nullità dell'incarico relativamente all'attività giudiziale, poiché la procura e l'atto difensivo soddisfano la forma scritta ad substantiam per il patrocinio giudiziale (art. 83 c.p.c. interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte); (ii) confermato la liquidazione del compenso per l'attività giudiziale con riferimento alle tariffe del d.m. n. 585/1994; (iii) ammesso, per l'attività stragiudiziale, un'indennità ex art. 2041 c.c. quantificata facendo riferimento alle tariffe come parametro di valutazione e ad un apprezzamento equitativo (tenendo conto di danno emergente e lucro cessante secondo l'indirizzo citato e l'ordinanza n. 14670/2019). La Cassazione ha inoltre confermato la preclusione in appello di censure non sollevate in primo grado (in particolare sulla mancata contestazione dell'utilitas) e rigettato i motivi processuali relativi alla composta partecipazione del giudice. ALSIA è stata condannata alle spese di legittimità (e al pagamento dei contributi processuali indicati).
Norme richiamate
Regola l'azione per indebito arricchimento; la Corte ricorda che l'impoverito deve provare arricchimento e corrispondente depauperamento e che, nei confronti della P.A., non è necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente: spetta all'ente eccepire e provare l'assenza di volontarietà o consapevolezza dell'arricchimento (arricchimento imposto).
Norma sulla nullità per difetto di forma; la Corte precisa che, per il patrocinio giudiziale, la forma scritta ad substantiam è soddisfatta anche tramite la procura e l'atto difensivo (giurisprudenza consolidata).
La procura rilasciata al difensore e l'esercizio della rappresentanza processuale mediante atto difensivo possono integrare la forma scritta del contratto di patrocinio quando la prestazione sia giudiziale.
Le tariffe professionali possono essere assunte come parametro di riferimento per la liquidazione del compenso giudiziale; la Corte ha inoltre ritenuto ammissibile l'uso delle tariffe come parametro di riferimento anche per valutare, in chiave equitativa, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per attività stragiudiziale.
Consente una valutazione equitativa; la Corte richiama la possibilità di liquidare l'indennizzo per indebito arricchimento in termini equitativi quando è difficile determinare l'ammontare esatto della diminuzione patrimoniale.
Criterio dell'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione; richiamato come limite alla quantificazione tariffaria.
art. 51, n. 4, cod. proc. civ.
L'obbligo di astensione del giudice riguarda la partecipazione alla decisione di merito in un precedente grado: la sola attività istruttoria in primo grado non obbliga all'astensione in appello.
artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Richiamati nelle censure relative alla liquidazione e alla modalità di motivazione della decisione di merito; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sulla quantificazione quando fondate su argomentazioni preclusi o generiche.
Principio della formazione del contratto e della sua modificazione; la ricorrente lamentava la mancata forma scritta per eventuali modifiche del compenso, ma la Corte ha ritenuto non decisivi tali rilievi rispetto alla motivazione del merito.
art. 28 Cost. e artt. 22-23 T.U. n. 3/1957
RISPOSTA: richiamati dalla ricorrente con la tesi della responsabilità di singoli funzionari; la Corte ha osservato che ciò non travolge la decisione quando la questione non è stata specificamente dedotta in primo grado o quando l'azione invocata è inammissibile in appello.
Riferimento procedurale sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale sussistenza dell'obbligo di maggior versamento ad opera della ricorrente.
Massime di principio
- Per incarichi di patrocinio giudiziale conferiti da una P.A. la forma scritta ad substantiam può essere soddisfatta dalla procura e dall'atto difensivo: la mera delibera dell'ente non è l'unico mezzo per validare l'incarico se la rappresentanza processuale si concreta in atto.
- L'azione per indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) impone all'impoverito di provare arricchimento e depauperamento collegati; nei confronti della P.A. non è necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente: l'ente può contrastare allegando l'assenza di volontarietà o consapevolezza dell'arricchimento.
- Questioni e difese non dedotte in primo grado possono risultare precluse in appello; pertanto, chi intende contestare fatti decisivi (es. la sussistenza dell'utilità di una prestazione) deve proporre tale contestazione tempestivamente in primo grado.
- Nella quantificazione dell'indennizzo per attività stragiudiziale svolta a favore della P.A. è possibile utilizzare le tariffe professionali come parametro di riferimento, ma la liquidazione può e talora deve essere effettuata in chiave equitativa (art.1226 c.c.), tenendo conto di danno emergente e lucro cessante e non semplicemente applicando meccanicamente la tariffa.
- Una delibera che affidi un incarico all'avvocato senza indicare una spesa determinata non è necessariamente nulla quando la spesa non è determinabile al momento dell'assunzione dell'incarico: le prescrizioni sull'indicazione della spesa riguardano soprattutto le delibere con esborso certo e definito.
- L'obbligo di astensione del giudice per precedenti partecipazioni è limitato alle ipotesi di partecipazione alla decisione: attività istruttorie o pronunce non decisorie in primo grado non giustificano automaticamente l'astensione in appello.
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