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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09775/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 75 del testo unico stupefacenti, sostenendo che la modesta quantità rinvenuta non fosse destinata allo spaccio e che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico il nascondimento della droga, la suddivisione in dosi e il possesso di denaro in piccoli tagli; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sull'art. 131-bis c.p., contestando il diniego della particolare tenuità del fatto fondato sull'abitualità, nonostante la risalenza dei precedenti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 62 n. 4 c.p., censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità, poiché il giudice avrebbe dovuto considerare soltanto il fatto giudicato e non eventuali cessioni pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, senza specifiche criticità rispetto alla motivazione impugnata e senza indicare veri travisamenti probatori, mirando in sostanza a una nuova valutazione del merito. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente, desunta dalle dichiarazioni della teste, dalle modalità di occultamento, dalla suddivisione in dosi e dal denaro in piccoli tagli, sia sul diniego dell'art. 131-bis c.p. per abitualità della condotta, sia sull'esclusione dell'art. 62 n. 4 c.p. in ragione dell'abitualità e della non marginalità del lucro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come base incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'insussistenza della finalità di spaccio e la riconducibilità della condotta all'uso personale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulti abituale; la presenza di plurime condanne/violazioni della stessa indole consente di negare la causa di non punibilità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del lucro o dell'evento di speciale tenuità è applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti, ma può essere esclusa quando la condotta complessiva denoti abitualità e un lucro non meramente marginale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi, anche per aspecificità rispetto alla motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente adeguata, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o alla cessione a terzi è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità rivalutare il compendio probatorio.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'imputato abbia posto in essere una condotta abituale, desumibile anche dalla commissione di più reati della stessa indole, pur se i singoli episodi, isolatamente considerati, siano lievi.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità può essere riconosciuta anche nei reati in materia di stupefacenti, ma non quando il complesso della condotta evidenzi un'attività non episodica e un profitto non meramente marginale.
  • La deduzione di un vizio motivazionale deve indicare specifici travisamenti o contraddizioni della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove integra doglianza di merito non proponibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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