Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa per plurime contestazioni di bancarotta fraudolenta, documentale, distrattiva e impropria, nonché per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, in qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice. Con unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 129 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento e sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi non per censure di motivazione né per la generica deduzione di omissioni sulla verifica ex art. 129 c.p.p., salvo che la causa di proscioglimento emerga in modo palese dal testo della sentenza. Analogamente, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto dal capo di imputazione e non richiede diversa ricostruzione del fatto. Nel caso concreto il motivo è stato ritenuto anche generico, perché non indicava quale causa di immediato proscioglimento fosse stata trascurata né quale dovesse essere la corretta qualificazione giuridica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata, impugnata dal ricorrente.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; sono escluse censure di motivazione e violazioni di legge diverse da quelle indicate, salvo errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto.
La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che la causa emerga palesemente dal testo della decisione.
Base procedurale per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Norma richiamata nel contesto dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non possono essere introdotte censure generiche sulla motivazione.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è deducibile solo se la relativa causa risulta in modo evidente e immediato dagli atti o dal testo della sentenza, senza bisogno di ulteriori valutazioni.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile nel patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto e desumibile ictu oculi dal capo di imputazione; non è consentita una contestazione che presupponga una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento deve essere specifico: è inammissibile se non indica quale causa di proscioglimento sarebbe stata omessa o quale sia la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Come è indicizzato
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