Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con decisione de plano, perché il motivo dedotto non era consentito nel giudizio di cassazione contro sentenza di patteggiamento ed era inoltre generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena concordata per i reati ascritti di concorso in rapina e utilizzo abusivo di carta di pagamento. Contro la sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla imputabilità dell'imputato al momento del fatto. La Corte rileva però che la doglianza era generica, priva di riscontri e non era stata neppure prospettata al giudice del patteggiamento; inoltre non rientrava tra i motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448 comma 2 bis c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili dell'espressione della volontà, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e della qualificazione giuridica; esclude la deducibilità del vizio relativo all'imputabilità nei termini prospettati.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Usato per il richiamo sintetico del motivo di ricorso, ritenuto però generico.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze diverse sono inammissibili.
  • La contestazione di un preteso difetto di imputabilità non è scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento se non si collega a uno dei vizi tipizzati dalla legge e se non è stata specificamente prospettata nel giudizio a quo.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e supportate da elementi di riscontro: una deduzione generica e apodittica è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.