Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando sia l'inimpugnabilità, salvo motivi determinati, della sentenza di patteggiamento nei casi considerati, sia la tardività dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati, in un unico atto di impugnazione riferito a posizioni soggettive distinte, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. La Corte rileva che i ricorsi erano proposti contro un provvedimento non impugnabile se non per motivi determinati, e comunque erano tardivi perché depositati il 24 ottobre 2024 oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione contestuale del 18 settembre 2024. La doglianza non rientrava tra i motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non concerneva una violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. La Corte decide de plano l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste per legge.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce il termine perentorio per proporre impugnazione, la cui violazione comporta inammissibilità
esclude l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti salvo motivi specificamente indicati
obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento
la Corte precisa che la doglianza non rientra tra i motivi consentiti per impugnare la sentenza di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
disciplina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
ha modificato il regime di impugnabilità della sentenza di patteggiamento, restringendone i casi ammissibili
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma del 2017, è impugnabile solo nei casi e per i motivi espressamente previsti dalla legge.
- Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, motivi estranei al catalogo normativo delle censure ammissibili, compresa la dedotta violazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento quando non sia proposta nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio previsto per l'impugnazione è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano quando il rito lo consente e l'irregolarità emerge dagli atti.
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