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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando sia l'inimpugnabilità, salvo motivi determinati, della sentenza di patteggiamento nei casi considerati, sia la tardività dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati, in un unico atto di impugnazione riferito a posizioni soggettive distinte, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. La Corte rileva che i ricorsi erano proposti contro un provvedimento non impugnabile se non per motivi determinati, e comunque erano tardivi perché depositati il 24 ottobre 2024 oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione contestuale del 18 settembre 2024. La doglianza non rientrava tra i motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non concerneva una violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. La Corte decide de plano l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste per legge.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    stabilisce il termine perentorio per proporre impugnazione, la cui violazione comporta inammissibilità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    esclude l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti salvo motivi specificamente indicati

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento

    la Corte precisa che la doglianza non rientra tra i motivi consentiti per impugnare la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Legge n. 103 del 2017

    ha modificato il regime di impugnabilità della sentenza di patteggiamento, restringendone i casi ammissibili

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma del 2017, è impugnabile solo nei casi e per i motivi espressamente previsti dalla legge.
  • Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, motivi estranei al catalogo normativo delle censure ammissibili, compresa la dedotta violazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento quando non sia proposta nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio previsto per l'impugnazione è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano quando il rito lo consente e l'irregolarità emerge dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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