Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. perché ravvisa profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha chiesto il controllo di legittimità deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla responsabilità. La Corte rileva però che il ricorso, in relazione alla sentenza di patteggiamento, è formulato in modo del tutto generico e investe profili non deducibili in cassazione: la difesa lamenta l'omessa indicazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, ma non censura validamente uno dei soli motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla qualificazione giuridica, il motivo è comunque generico e non evidenzia un errore manifesto ricavabile dal testo della sentenza.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'erronea qualificazione giuridica del fatto; la denuncia di errori non manifesti o di profili generici è inammissibile.
Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Richiamata quale fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente limitati dalla legge; non è consentito dedurre genericamente vizi di motivazione sulla responsabilità.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se deduce un errore manifesto, desumibile direttamente dal testo del provvedimento impugnato; non sono consentite contestazioni che richiedano rivalutazioni o apprezzamenti non immediatamente evidenti.
- Il ricorso che prospetti doglianze generiche o estranee ai motivi consentiti contro il patteggiamento è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nei giudizi di legittimità contro il patteggiamento, la sindacabilità della sentenza è eccezionale e non consente di rimettere in discussione il merito della responsabilità se non nei ristretti limiti legali.
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