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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso mirava a contestare la determinazione della pena dopo un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in danno della società fallita, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva definito il giudizio in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo dedotto censurava l'omessa motivazione sulla corretta determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, aderendo al concordato in appello, la parte ha rinunciato alle questioni oggetto dell'accordo e non può poi proporre ricorso su tali punti; l'unica eccezione richiamata riguarda l'ipotesi di pena illegale, qui non ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero processo, compreso il giudizio di cassazione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il motivo è precluso o comunque inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., richiamato quale base normativa del concordato in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni sulle quali la parte abbia rinunciato aderendo al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'accordo esplica effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
  • Il potere dispositivo riconosciuto alle parti nel concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma anche la possibilità di dedurre in cassazione censure relative ai punti concordati.
  • L'eccezione alla preclusione opera solo in presenza di pena illegale; in assenza di tale vizio, non è consentito rimettere in discussione la determinazione della pena dopo l'accordo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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