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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Napoli aveva applicato all'imputato, su richiesta delle parti, la pena concordata di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di ricettazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, la condotta sarebbe stata ricondotta indebitamente all'art. 648 c.p. invece che all'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. (ricettazione vs acquisto di cose di sospetta provenienza).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse proponibile nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dell'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che dal testo del provvedimento emergesse un errore manifesto nella contestazione di ricettazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo se l'errore è manifesto ed evidente dal testo della sentenza

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la forma di sintesi del motivo nel ricorso

  • art. 648 c.p.

    norma richiamata come qualificazione giuridica operata nella sentenza di merito per la ricettazione

  • art. 712 c.p.

    norma invocata dalla difesa quale diversa e meno grave qualificazione del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro il patteggiamento, errori valutativi in diritto che richiedano una nuova lettura del fatto o della sua sussunzione giuridica.
  • La mera prospettazione di una diversa qualificazione del fatto rispetto a quella adottata nella sentenza non basta a superare la soglia dell'errore manifesto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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