Cassazione Civile, Ordinanza n. 32942/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dedotto tra una società e un lavoratore per il periodo dal 9.11.2012 al 28.4.2014. In appello, dopo CTU contabile, è stato revocato il decreto ingiuntivo e la società è stata condannata a pagare una somma residua per retribuzioni e TFR, al netto di quanto già corrisposto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa/erronea valutazione di documenti provenienti dalla P.A. (estratto contributivo INPS, DURC, modelli CUD) ritenuti insufficienti a provare l’avvenuto versamento della contribuzione; 2) omessa/erronea valutazione della documentazione non contestata dalla controparte; 3) nullità della sentenza per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) omessa/errata valutazione degli atti in ordine all’attribuzione al lavoratore di somme che sarebbero di competenza degli enti previdenziali. Il ricorso censurava in sostanza la valutazione delle prove e la quantificazione del credito del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente veicolati come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio senza individuare un omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i limiti rigorosi del vizio motivazionale post riforma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’asserita ultrapetizione non può essere denunciata come vizio motivazionale, ma richiede una specifica deduzione di error in procedendo ex art. 112 c.p.c.; inoltre non erano riportati gli atti processuali necessari a verificare la dedotta violazione. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché riproponeva la critica alla valutazione degli atti ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, comunque, la liquidazione dei crediti di lavoro va effettuata al lordo delle ritenute fiscali e contributive. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione delle prove; il n. 5 consente solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del principio dispositivo; non basta la mera diversa ponderazione delle prove prodotte.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando richiesto; non se si contesta semplicemente la cattiva valutazione del materiale probatorio.
L’omessa pronuncia e l’ultrapetizione devono essere dedotte come error in procedendo specifico, non come vizio motivazionale; occorre indicare puntualmente il contenuto della domanda o eccezione e degli atti processuali rilevanti.
Richiamato nel motivo per contestare il valore probatorio di documenti provenienti dalla P.A., ma la Corte non ne ha riconosciuto una violazione autonoma, trattando la censura come critica alla valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza o inattendibilità della motivazione né la valutazione degli elementi istruttori.
- L’omessa pronuncia o l’extrapetizione non vanno dedotte come vizio motivazionale, ma come specifico error in procedendo ex art. 112 c.p.c., con puntuale indicazione della domanda, eccezione o questione non esaminata.
- Nelle controversie di lavoro, la liquidazione giudiziale dei crediti pecuniari del lavoratore va effettuata al lordo delle ritenute fiscali e contributive, restando le trattenute operate secondo la disciplina fiscale e previdenziale.
- In sede di legittimità è necessario indicare con precisione il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato oggetto di discussione e la sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
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