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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31808/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2025 che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per plurime condotte ritenute omogenee (violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva che sussisteva un unico disegno criminoso in ragione dell'omogeneità delle condotte, della contiguità temporale (alcuni episodi tra loro ravvicinati), dell'identità del luogo di cessione (stesso incrocio) e di elementi presenti nelle pronunce di merito che indicavano l'assenza di occasionalità dell'attività delinquenziale. In subordine chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i soli reati commessi nell'arco di un mese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un'unitaria e anticipata deliberazione criminosa o di una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali; l'analogia degli illeciti, la contiguità spazio-temporale e l'omogeneità sono indizi utili ma non, da soli, decisivi. Il Tribunale dell'esecuzione ha motivato che, pur essendo omogenei i fatti, mancavano elementi concreti a comprovare un progetto criminoso unitario e che le condotte apparivano espressione di una scelta di vita o di un programma generico volto alla reiterazione, fattispecie incompatibile con la continuazione. Quanto alla richiesta subordinata di valutazione della continuazione per reati compiuti in un mese, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché tale allegazione non era stata dedotta nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, essendo sollevata per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; disciplina la valutazione del vincolo di continuazione tra più sentenze o reati separatamente giudicati

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso per il riconoscimento della continuazione; interpretata come necessità di una deliberazione unitaria e anticipata, non confondibile con una mera scelta di vita criminale

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Figura normativa relativa alle condotte in materia di stupefacenti contestate; indicata per descrivere la natura omogenea dei reati valutati

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Afferma che il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica, anche in sede di esecuzione, in ordine alla preordinazione dei reati almeno nelle linee essenziali

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (dep. 2014), P.

    Sottolinea che omogeneità delle violazioni e contiguità spazio-temporale sono soltanto indizi e non elementi sufficienti di per sé per ritenere un'unica deliberazione

  • Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi

    Precisa che il 'programma criminoso' non coincide con una scelta di vita dedita al crimine; il generico intento di trarre lucro dal reato non equivale a disegno criminoso unitario per la continuazione

  • Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 (dep. 2019), Zuppone

    Stabilisce che la verifica di continuazione per sottogruppi temporali va compiuta solo se l'interessato ha dedotto e documentato tale ipotesi già in sede di istanza esecutiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali del rigetto del ricorso (menzionata nel provvedimento)

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso antecedente al primo reato: la mera reiterazione o una 'scelta di vita' non sono sufficienti
  • Indici utili per riconoscere la continuazione sono omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, identità del modus operandi e delle causalità, ma nessuno di questi è, da solo, decisivo
  • La prova del progetto unitario può essere anche di carattere generale, purché emerga una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali e finalizzata a un unico scopo
  • Motivazioni del giudice dell'esecuzione che spiegano l'assenza di elementi concreti di programmazione sono difficilmente superabili in sede di cassazione se non specificamente contrastate
  • Se si chiede la riconoscimento della continuazione solo per un sottogruppo di reati ravvicinati, tale richiesta e i relativi indici devono essere dedotti e documentati nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione
  • Motivazioni basate su disagio economico o finalità di lucro non sono, di per sè, indice di un disegno criminoso unitario ai fini della continuazione

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