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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15019/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto nella notte del 7 febbraio 2014, quando un'autovettura, condotta da altra persona ma di proprietà della ricorrente, impattava contro un cinghiale sulla strada provinciale n. 34 nel territorio del Comune di Corridonia. La danneggiata agiva in primo grado contro la Regione Marche chiedendo il risarcimento ex art. 2043 c.c.; il Giudice di Pace accoglieva la domanda e liquidava il danno. La Regione proponeva appello e il Tribunale di Macerata riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2052 e 2697 c.c. nonché degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo in sostanza che la responsabilità dovesse essere ricondotta al diverso titolo di cui all'art. 2052 c.c. e che non fosse corretta la ricostruzione del giudice d'appello sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta in primo grado espressamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che, in difetto di appello incidentale sulla qualificazione giuridica dell'azione, si fosse formato giudicato interno su tale qualificazione. Di conseguenza, in sede di legittimità non era più consentito contestare la qualificazione dell'azione né invocare un diverso titolo di responsabilità ex art. 2052 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    domanda proposta ai sensi degli artt. 2043 cod. civ.

    La domanda introduttiva era stata incardinata sul principio generale dell'illecito aquiliano; tale qualificazione, non impugnata, si è consolidata con giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione in cassazione.

  • art. 2052 c.c.

    diverso titolo risarcitorio di cui all’art. 2052 cod. civ.

    Il diverso regime di responsabilità per danno cagionato da animali non poteva essere fatto valere in cassazione, perché incompatibile con il giudicato interno formatosi sulla qualificazione ex art. 2043 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2052, 2697 cod. civ.

    La norma è richiamata dal ricorrente come parametro della censura, ma la Corte non affronta nel merito il riparto dell'onere probatorio, fermandosi al rilievo preclusivo del giudicato interno.

  • art. 113 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte dichiara inammissibile il ricorso senza esaminare il merito della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di esame nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

    Indica la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

    La proposta di manifesta inammissibilità del relatore è stata comunicata alle parti e la Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Se la domanda è stata proposta in primo grado sotto un determinato titolo di responsabilità e non vi è stata impugnazione sulla relativa qualificazione giuridica, si forma giudicato interno sulla qualificazione dell'azione.
  • Il giudicato interno sulla qualificazione della domanda impedisce di far valere in sede di legittimità un diverso titolo di responsabilità incompatibile con quello ormai consolidato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto forma di violazione di legge, a superare una preclusione processuale già maturata nel giudizio di merito.
  • La mancata impugnazione di un capo o di una statuizione autonoma del primo giudice preclude la sua rimessione in discussione in appello e, a maggior ragione, in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la soccombenza le spese di lite e, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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