Cassazione Penale, Sentenza n. 19605/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per difetto di correlazione tra la richiesta concordata dalle parti (patteggiamento), con cui era stata chiesta la sospensione condizionale della pena senza condizioni ulteriori, e la sentenza del Tribunale di Siracusa che invece ha subordinato la concessione della sospensione condizionale all'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo. L'imputato ha censurato l'alterazione dell'accordo raggiunto, sostenendo che il giudice non può modificare i termini del patteggiamento imponendo obblighi non previsti dalle parti, potendo soltanto rifiutare l'accordo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. La Corte ha affermato che, sebbene l'ordine di demolizione sia una statuizione accessoria obbligatoria per il reato edilizio (art. 44 d.P.R. 380/2001) e debba essere comunque imposto dal giudice, il giudice del patteggiamento non può subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale della pena a un adempimento (la demolizione) che non risultava parte dell'accordo fra le parti, perché ciò altera il contenuto della pattuizione. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e gli atti rimessi al Tribunale di Siracusa per lo svolgimento ex novo del giudizio
Norme richiamate
Disciplina il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che il giudice nel rito di cui all'art. 444 può accogliere o rigettare l'accordo, ma non modificarne il contenuto sostanziale imponendo obblighi non pattuiti
art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001
Prevede il reato edilizio e la conseguente necessità, in caso di condanna, di disporre misure accessorie come l'ordine di demolizione; tali statuizioni accessorie sono obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti
art. 31, comma 9 d.P.R. 380/2001
Rilevato in giurisprudenza per confermare che il giudice penale deve disporre la demolizione anche quando già prevista dall'autorità amministrativa; sottolinea il carattere autonomo dell'obbligo demolitorio
Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi connessi; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che, nel patteggiamento, le parti devono pattuire anche sulle eventuali prescrizioni connesse alla sospensione quando la legge le prevede obbligatoriamente, e che il giudice non può sostituirsi alle parti scegliendo ex officio obblighi o modalità
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può accettare o rifiutare l'accordo fra le parti, ma non può modificarne il contenuto principale imponendo oneri o condizioni non previste dall'accordo stesso; l'aggiunta di un 'quid' non pattuito determina l'annullamento della sentenza
- L'ordine di demolizione per reati edilizi è una statuizione accessoria obbligatoria che il giudice deve comunque disporre, ma tale obbligo non legittima il giudice a subordinare la sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione se le parti non hanno previsto tale condizione
- Quando la legge impone obblighi connessi alla sospensione (es. per la reiterazione del beneficio ai sensi dell'art. 165), tali obblighi devono essere oggetto di pattuizione fra le parti nel procedimento speciale; il giudice non può integrare l'accordo scegliendo ex officio fra le opzioni previste dalla norma
- Se il giudice ritiene non valutabile positivamente la richiesta di sospensione nelle forme concordate, l'unica opzione lecita è il rigetto integrale dell'accordo, non la sua modifica parziale
- In situazioni simili conviene esplicitare nel patteggiamento ogni eventuale condizione o prescrizione connessa al beneficio richiesto (anche quando la legge prevede opzioni), per evitare che il giudice rifiuti l'accordo o che si creino contestazioni sulla sua eseguibilità
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