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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08143/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi per effetto della nullità del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. La decisione si fonda sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, in presenza di accertamento unitario relativo a società di persone e soci.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso a integrazione di un precedente accertamento e fondato sulla contestazione di plurime operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società contribuente confermando integralmente le riprese. In cassazione la parte contribuente ha proposto cinque motivi; con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 5 T.U.I.R., lamentando nullità assoluta del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e per omessa considerazione dell’unitarietà e inscindibilità della controversia, deducendo il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. La Corte ha ritenuto fondato tale primo motivo, rilevando che l’accertamento unitario riguardava sia la società sia i soci, e che in appello non erano presenti tutti i litisconsorti necessari.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del ricorso per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento.

  • artt. 14 e 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per affermare la necessità del litisconsorzio nel processo tributario e la nullità derivante dalla sua omissione.

  • art. 5 T.U.I.R.

    Richiamato quale base dell’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 111, comma 2, Cost. come fondamento del principio del contraddittorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Richiamato nel principio affermato sull’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei redditi di società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci rendono la controversia inscindibile tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Quando l’atto impositivo riguarda congiuntamente società di persone e soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al medesimo giudizio; in difetto, si verifica nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Il litisconsorzio necessario sussiste anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ogniqualvolta la natura del rapporto o la struttura della situazione sostanziale impongano una decisione comune per tutti i soggetti coinvolti.
  • Se il contraddittorio non è stato integrato né in primo né in secondo grado, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

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