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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23210/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia traeva origine da un giudizio di responsabilità promosso dalla curatela del fallimento di una società in liquidazione contro l'amministratore e il liquidatore, concluso in appello con il rigetto dell'appello dell'amministratore e l'accoglimento parziale dell'appello del liquidatore, con conseguente riforma parziale della condanna al pagamento di euro 328.000. Il liquidatore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2490 e 2697 c.c., mentre la curatela resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia. Prima della decisione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovuto alla transazione stragiudiziale della causa, con adesione del procuratore della curatela.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, regolarmente accettata dalla controparte anche ai fini del ricorso incidentale, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, conformemente all'accordo tra le parti, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendolo non estensibile ai casi di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 146 l.fall.

    È richiamato come titolo dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela contro amministratore e liquidatore, ma non è oggetto di decisione nel merito in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È la rubrica del motivo di ricorso principale, fondato su asserite violazioni di legge e di norme processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 2490 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sostanziale asseritamente violata nella decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova asseritamente violata.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato dal controricorrente nel ricorso incidentale per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dal controricorrente per sostenere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per escludere la condanna del rinunciante quando la rinuncia è accettata dalla controparte, consentendo la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude che trovi applicazione nei casi di estinzione del giudizio, essendo norma eccezionale riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 1, comma 17, legge 228/2012

    È richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce la condanna del rinunciante alle spese, potendo le parti regolarle diversamente.
  • L'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica ai casi di estinzione del giudizio, perché la norma ha carattere eccezionale e sanzionatorio ed è limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando interviene una transazione stragiudiziale che determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la rinuncia è formalmente accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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