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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35833/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto la richiesta di differimento obbligatorio e facoltativo della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata da un detenuto in espiazione di pena definitiva, comprensiva di condanne per omicidio, detenzione illegale di armi e munizioni, associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 147, comma 1, n. 2, c.p. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., nonché degli artt. 27 e 32 Cost. e degli artt. 2, 3 e 8 CEDU; vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per non avere disposto una perizia diretta a risolvere il contrasto tra consulenza tecnica di parte e relazione sanitaria dell’AUSL di Parma. Ha contestato la valutazione dell’attualità dei controlli, degli effetti del regime detentivo e dell’adeguatezza delle cure carcerarie rispetto a un quadro di pluripatologie, dermatite pruriginosa, scadimento fisico ed età avanzata; ha inoltre censurato il bilanciamento tra salute e pericolosità sociale. Nei motivi nuovi ha lamentato l’omessa valutazione dell’incidenza del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., dell’età e della finalità rieducativa, la mancata perizia medico-legale, il travisamento sull’efficacia della terapia monoclonale, l’illogicità del bilanciamento, la violazione dell’art. 3 CEDU e l’omesso esame del rischio oncologico connesso alla familiarità e ai ritardi dei controlli. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato il rigetto sulla relazione sanitaria aggiornata al 24 gennaio 2026, che descriveva patologie diagnosticate, monitorate e curate, senza pericolo per la vita né grave invalidità; la dermatite risultava gestita con terapia monoclonale e controlli specialistici, senza riacutizzazioni aggressive, mentre le ulteriori patologie erano stabili. Il Tribunale aveva altresì valutato la pericolosità sociale, la gravità dei reati, il ruolo apicale nell’organizzazione mafiosa e i precedenti rapporti mantenuti con essa durante la detenzione. La Corte ha rigettato le censure, giudicando la motivazione logica e concreta e i rilievi difensivi reiterativi o generici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, basata sulla documentazione sanitaria aggiornata e sulla concreta disponibilità di cure e monitoraggio presso la Casa di reclusione di Parma, struttura dotata di centro clinico e possibilità di assistenza specialistica esterna. Non era necessaria una perizia, poiché la consulenza di parte, riferita a una visita del 22 novembre 2024, era stata confrontata con la più recente relazione sanitaria, specificamente valutata dal Tribunale. Sono state respinte anche le censure concernenti regime differenziato, età, terapia monoclonale, bilanciamento con la pericolosità sociale e rischio oncologico, perché già motivate o formulate genericamente. La Corte ha affermato che il giudice deve verificare la concreta adeguatezza delle cure disponibili, la compatibilità della detenzione con la salute e le finalità rieducative e il rispetto del senso di umanità, bilanciando tali profili con durata della pena, età e pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; è stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario

    Il differimento facoltativo non richiede un’incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma presuppone una condizione sanitaria che comporti un serio pericolo di vita, l’impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere o sofferenze aggiuntive ed eccessive.

  • art. 146 c.p.

    la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.)

    Il differimento obbligatorio si colloca, insieme agli altri istituti considerati, nel quadro dei principi di uguaglianza, umanità della pena, finalità rieducativa e tutela della salute.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.

    a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili

    La detenzione domiciliare per ragioni di salute richiede una valutazione rigorosa della concreta assistenza sanitaria disponibile, della compatibilità con umanità e finalità rieducativa della pena e del bilanciamento con durata, età, pericolosità sociale e possibilità di contenere il rischio di recidiva mediante prescrizioni.

  • art. 3 Cost.

    la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.)

    Il principio di uguaglianza costituisce uno dei fondamenti degli istituti di differimento della pena e della detenzione domiciliare per ragioni di salute.

  • art. 27 Cost.

    la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.)

    La valutazione delle istanze sanitarie deve considerare sia il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità sia la finalità rieducativa della pena.

  • art. 32 Cost.

    la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.)

    Il diritto fondamentale alla salute impone di verificare se le cure necessarie siano concretamente assicurabili durante la detenzione e se il trattamento penitenziario comporti sofferenze incompatibili con l’umanità della pena.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    il Tribunale di sorveglianza si fa carico della valutazione, nel caso in esame, anche del profilo di umanità nell’esecuzione della pena, tenendo conto dell’elevata assistenza medica garantita al detenuto, sottoposto a costante monitoraggio e a tutte le cure di cui necessita proprio per evitare un trattamento carcerario contrario all’umanizzazione della pena e fonte di sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione, a maggior ragione in regime differenziato.

    Anche in regime detentivo differenziato la compatibilità sanitaria va valutata in concreto, considerando l’assistenza, il monitoraggio e le cure effettivamente garantite; il regime, da solo, non determina l’incompatibilità con la detenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

  • art. 3 CEDU

    il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso

    La verifica della natura inumana o degradante della detenzione richiede un accertamento concreto sulla possibilità di preservare adeguatamente la salute in carcere, considerando anche finalità rieducativa, durata, età e pericolosità.

  • art. 2 CEDU

    ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario

    Nel testo la tutela della vita è considerata nel quadro dei presupposti sanitari per il differimento; la Corte ha ritenuto che le condizioni accertate non comportassero pericolo per la vita e fossero adeguatamente trattate.

  • art. 8 CEDU

    a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili

    La norma è menzionata tra quelle invocate dal ricorrente; il principio applicato dalla Corte consiste nella valutazione concreta della compatibilità delle condizioni di salute con le modalità di esecuzione della pena e nel bilanciamento degli interessi rilevanti.

Massime di principio

  • Nel decidere un’istanza di differimento della pena o di detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, il giudice deve compiere un esame rigoroso e concreto delle condizioni del detenuto e verificare se le cure necessarie siano effettivamente assicurabili nell’istituto penitenziario o in un centro clinico penitenziario.
  • Il differimento facoltativo per grave infermità fisica non richiede un’incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione; è necessario che la malattia comporti un serio pericolo di vita, l’impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere oppure sofferenze aggiuntive ed eccessive contrarie al diritto alla salute e al senso di umanità.
  • La valutazione deve riguardare non solo l’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili, ma la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico nella situazione specifica.
  • Il giudice deve bilanciare tutela della salute e umanità della pena con certezza e indefettibilità della pena, prevenzione e difesa sociale; deve considerare durata del trattamento, età e pericolosità sociale del condannato e valutare se l’eventuale rischio di recidiva possa essere contenuto con la detenzione domiciliare e le relative prescrizioni.
  • Se il rigetto si fonda sulla possibilità di praticare utilmente le cure in ambiente carcerario dotato di centro clinico specializzato, il provvedimento deve indicare con precisione la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata.
  • La mancata nomina di un perito non determina di per sé un vizio quando il giudice confronti motivatamente la consulenza di parte con documentazione sanitaria più aggiornata e pertinente, fondando la decisione su elementi clinici concreti.
  • La valutazione dell’incompatibilità sanitaria può fondarsi su una relazione aggiornata relativa al monitoraggio e alle cure effettivamente praticate; la sola prospettazione di un nesso tra detenzione e aggravamento della patologia, se non supportata da elementi scientifici, non impone il differimento.

Come è indicizzato

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RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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