Cassazione Civile, Ordinanza n. 13800/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di una società per una somma complessiva pari a euro 328.299,61, comprensiva di TFR e di asserite differenze retributive, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dall’1 febbraio 2000 all’ottobre 2012, senza regolarizzazione del rapporto. Il giudice delegato non aveva ammesso il credito per difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato; l’opposizione allo stato passivo era stata poi rigettata dal Tribunale, che aveva rilevato la genericità e incertezza delle deposizioni testimoniali sull’inizio del rapporto e sull’articolazione concreta della prestazione, nonché l’assenza di elementi documentali sull’attività della società e sulle sue dimensioni. Con il ricorso per cassazione il creditore lamentava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 5 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697, 2094, 2222 c.c. e 115 e 116 c.p.c., deducendo in sostanza un erroneo apprezzamento delle prove testimoniali e precisando di voler coltivare soltanto la domanda relativa al TFR.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette a ottenere un nuovo e diverso giudizio di merito sulle risultanze istruttorie, soprattutto sulla valenza delle deposizioni testimoniali e degli ordini asseritamente impartiti dal legale rappresentante della società. Poiché tale rivalutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito ed è preclusa in sede di legittimità, il motivo è stato reputato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formulate sotto questi vizi non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
È evocato nel confronto tra rapporto subordinato e prestazione d’opera, ma la Corte non procede a una rivalutazione qualificatoria del rapporto.
È richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte conferma implicitamente che il ricorrente doveva provare il presupposto del credito azionato.
È invocato per asserita errata valutazione delle prove; la Corte considera la censura come sollecitazione a un riesame del merito.
È invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte ribadisce l’inammissibilità di tali doglianze in cassazione.
comma 1 quater e comma 1 bis
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione delle prove, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano soltanto a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Chi insinua al passivo un credito fondato su un rapporto di lavoro subordinato deve fornire la prova dell’esistenza del rapporto presupposto del credito azionato, secondo il criterio dell’onere della prova.
- La censura sulla qualificazione del rapporto di lavoro non può essere accolta in sede di legittimità se presuppone un riesame delle deposizioni testimoniali e degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.
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