Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da domande di equa riparazione ex l. n. 89/2001 proposte da due società per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2001 e chiusa con decreto del 26 marzo 2018, nel cui passivo i loro crediti erano stati insinuati. Il consigliere designato aveva dichiarato inammissibili per tardività le domande; in sede di opposizione la Corte d’appello di Ancona ha invece ritenuto tempestiva la domanda, assumendo che il decreto di chiusura del fallimento divenisse definitivo decorso il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., e non quello semestrale, perché applicabile la disciplina previgente, essendo la procedura iniziata nel 2001 e non avendo la fase di chiusura autonomia rispetto alla procedura principale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 119 l. fall., sostenendo che dovesse applicarsi il termine semestrale in quanto il decreto di chiusura era stato pronunciato quando era già vigente la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, lamentando che fossero state determinate in misura inferiore ai minimi della tabella 12 del d.m. n. 55/2014, applicabile al procedimento di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, ritenendo corretta l’applicazione del termine annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente, in ragione della disciplina transitoria e della data di inizio della procedura fallimentare. Ha invece accolto il ricorso incidentale delle società sulla liquidazione delle spese, cassando il decreto impugnato limitatamente a tale statuizione e decidendo nel merito la regolazione delle spese della fase di opposizione e del giudizio di legittimità, con condanna del Ministero e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare si applica nella formulazione vigente al momento rilevante secondo la disciplina transitoria; nel caso concreto, per la procedura fallimentare iniziata prima della riforma, valeva il termine annuale e non quello semestrale.
Il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, nella disciplina anteriore alle riforme, segue la disciplina transitoria e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della decorrenza dalla pubblicazione, è proponibile nel termine lungo ex art. 327 c.p.c.
La disciplina transitoria impone l’applicazione della versione previgente dell’art. 119 l. fall. alle procedure fallimentari già pendenti.
art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
La riduzione del termine lungo di impugnazione a sei mesi non opera retroattivamente per i giudizi/procedimenti cui la norma transitoria non la estende.
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
La nuova previsione sul termine semestrale si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.
La decorrenza del termine per proporre la domanda di equa riparazione dipende dal momento in cui il provvedimento che chiude il procedimento diventa definitivo.
Regolano la liquidazione e la ripartizione delle spese di lite, che devono rispettare i parametri applicabili.
I compensi professionali devono essere determinati nel rispetto dei criteri normativi e dei parametri tariffari applicabili.
Le spese del giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 vanno liquidate secondo la tabella 12; i valori minimi hanno carattere inderogabile.
Il procedimento di opposizione in materia di equa riparazione ha natura contenziosa e le spese si liquidano secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
La liquidazione dei compensi, se effettuata sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato, non può scendere sotto i minimi.
Richiamato come forma di pubblicazione del decreto di chiusura nel regime anteriore alla declaratoria di incostituzionalità della decorrenza dalla sola pubblicazione.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari iniziate prima delle riforme del 2006 e del 2009, la disciplina transitoria può imporre l’applicazione della versione previgente dell’art. 119 l. fall. e del termine lungo di impugnazione allora vigente, anche se il provvedimento di chiusura è successivo.
- Il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento non integra un procedimento autonomo, ma una fase endofallimentare incidentale della procedura concorsuale principale; pertanto segue la disciplina processuale del procedimento in cui si inserisce.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della decorrenza del termine di reclamo dalla sola pubblicazione, il reclamo contro il decreto di chiusura non comunicato è proponibile nel termine lungo ex art. 327 c.p.c., secondo la formulazione temporalmente applicabile.
- Nel giudizio di opposizione alla domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001, le spese devono essere liquidate secondo la tabella 12 del d.m. n. 55/2014; i minimi tariffari hanno natura inderogabile e non possono essere liquidati al ribasso.
- Se il giudice liquida le spese in misura inferiore ai minimi previsti dai parametri applicabili, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione e può essere cassata con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti.
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