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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16481/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio iniziato nel 2002 davanti al Tribunale di Lamezia Terme: la proprietaria di un fabbricato sito in Gizzeria chiedeva ai vicini, proprietari del fondo confinante, la demolizione e l'arretramento di una tettoia addossata al muro di confine, perché in violazione delle distanze previste dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico comunale, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano di aver acquistato per usucapione la servitù di mantenere il manufatto sul confine e proponevano anche domanda riconvenzionale per la rimozione di alcuni manufatti e materiali posti dalla controparte vicino al confine. Il Tribunale respingeva le domande attoree e rigettava la riconvenzionale relativa alla baracca. In appello, i convenuti proponevano impugnazione incidentale chiedendo la demolizione di un'autorimessa della controparte posta a 3,5 metri dal confine, ritenendo violata la distanza minima di cinque metri prevista dalla normativa locale. La Corte d'appello dichiarava inammissibile tale domanda perché nuova rispetto alla riconvenzionale di primo grado, che riguardava invece una baracca e altri materiali a ridosso del muro di confine; riteneva inoltre non provata con certezza la decorrenza ventennale del possesso utile all'usucapione della servitù e, accogliendo l'appello principale della proprietaria, condannava i convenuti alla demolizione della tettoia e, ove possibile, al suo arretramento, oltre al risarcimento del danno. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 36 c.c. e vizio di motivazione per omesso esame dello stato dei luoghi e delle modifiche intervenute nel corso del giudizio; 2) violazione degli artt. 164, 167, 112, 115, 116 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova la domanda incidentale e per non avere riconosciuto l'identità tra la domanda di primo grado e quella d'appello; 3) violazione degli artt. 872 e ss. c.c., del regolamento edilizio comunale e degli artt. 61 e 191 c.p.c., sostenendo che la controparte non potesse invocare le distanze legali e il risarcimento danni mantenendo un proprio manufatto abusivo; 4) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2700 c.c. per l'asserita errata valutazione delle prove testimoniali e tecniche sulla data di costruzione della tettoia, funzionale alla domanda di usucapione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi tre motivi eterogenei, non specifici o non confrontati con la ratio della sentenza impugnata, e il quarto inammissibile perché rivolto a contestare l'apprezzamento delle prove e una motivazione non più censurabile nei termini prospettati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma: inammissibile la domanda nuova proposta in appello sull'autorimessa, infondata la deduzione di usucapione della servitù di mantenimento del manufatto, e legittima la condanna alla demolizione/arretramento della tettoia e al risarcimento del danno.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che la decisione d'appello ha invece applicato l'art. 345 c.p.c. per dichiarare nuova la domanda incidentale proposta in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    preclude in appello la proposizione di domande nuove; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto nuova la richiesta di demolizione dell'autorimessa, diversa dalla domanda riconvenzionale svolta in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è respinta perché la Corte d'appello si è pronunciata sulla domanda proposta, qualificandola come nuova e quindi inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove, salvo allegare l'uso di prove non dedotte o di prove legali malapplicate.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione la rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserita indeterminatezza della domanda, ma la Corte non ravvisa una censura specifica e pertinente.

  • art. 167 c.p.c.

    la Corte osserva che non vi era necessità di integrazione o chiarimenti sulla domanda di primo grado, definita e rigettata nel merito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che eventuali modifiche alla domanda riconvenzionale avrebbero dovuto essere tempestive nel giudizio di primo grado prima delle preclusioni.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte stigmatizza la mescolanza di censure eterogenee sotto più numeri del ricorso per cassazione.

  • art. 872 c.c.

    le norme sulle distanze legali e sulla loro integrazione con la normativa locale non incidono sulla questione della nuova domanda proposta in appello, che resta processualmente inammissibile.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 191 c.p.c. nel motivo relativo alla CTU, ma senza specifica censura autosufficiente.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato a proposito della consulenza tecnica, ma la Corte ribadisce che la CTU non può sostituirsi alla valutazione del giudice sulle prove.

  • art. 2700 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia probatoria di atti e rilievi tecnici, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché attiene alla valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il ricorso che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e censure di merito senza una chiara distinzione del contenuto di ciascun motivo.
  • La domanda proposta in appello è inammissibile quando introduce un petitum o una causa petendi diversa rispetto a quella formulata in primo grado, non bastando la mera affinità del tema controverso o del bene coinvolto.
  • Le modifiche intervenute in fatto nel corso del giudizio di primo grado non possono essere fatte valere in appello se la parte non ha tempestivamente adeguato la domanda prima delle preclusioni processuali.
  • La diversa qualificazione tra un manufatto e un altro, per materiale, ubicazione e collocazione rispetto al confine, può escludere l'identità tra la domanda originaria e quella riproposta in appello.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove, essendo censurabile solo l'utilizzo di prove non ritualmente acquisite o la disapplicazione delle regole legali di prova.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
  • Nel contenzioso tra privati confinanti, la regolarità edilizia o l'eventuale condono del manufatto non escludono di per sé l'applicazione delle norme sulle distanze legali nei rapporti tra proprietari.
  • Ai fini dell'usucapione di una servitù o di un diritto reale sul manufatto, il giudice di merito può valorizzare prove documentali oggettive, come aerofotogrammetrie e rilievi tecnici, e valutare liberamente l'attendibilità delle testimonianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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