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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 6.328,83, a titolo di spese condominiali. La società proprietaria dell’immobile lo aveva opposto; il Tribunale di Treviso, rilevato il pagamento di euro 2.619,52, revocò il decreto e la condannò a pagare euro 4.083,68, compensando le spese per reciproca soccombenza. In appello, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1395/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, condannò la società a pagare euro 6.703,10, oltre interessi e spese dei due gradi. La somma era stata determinata considerando le spese condominiali di competenza del conduttore fino ad aprile 2017; la Corte d’appello ritenne inoltre che il pagamento di euro 2.619,42 fosse stato eseguito dalla società nella sua qualità di proprietaria e non dovesse essere detratto dal credito relativo alle spese dell’inquilino. Con un unico motivo, la società denunciò violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. e 2907 c.c., nonché dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che il condominio in appello aveva chiesto soltanto la conferma del decreto ingiuntivo, limitato a euro 6.328,83, e che la condanna a euro 6.703,10 avesse quindi oltrepassato i limiti della domanda. Il condominio eccepì la formazione del giudicato interno sulla quantificazione di euro 6.703,10, non impugnata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha esaminato direttamente gli atti processuali, trattandosi della deduzione di errores in procedendo, e ha ritenuto corretta l’interpretazione complessiva dell’atto di appello compiuta dalla Corte territoriale: la richiesta di riforma della sentenza nella parte relativa alla detrazione di euro 2.619,52, letta insieme alla narrativa e alle censure formulate, comprendeva il credito di euro 6.703,10. Il mero riferimento, nelle conclusioni, alla conferma del decreto ingiuntivo non equivaleva a rinuncia alla maggior somma già riconosciuta in primo grado. Poiché la quantificazione del credito non era stata impugnata da alcuna parte, su tale accertamento si era formato il giudicato interno; inoltre, la base di calcolo del dovuto costituiva un antecedente logico distinto dalla liquidazione oggetto di impugnazione. Non sussisteva pertanto ultrapetizione. La società è stata condannata a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità: euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti. È stato altresì dichiarato sussistente, se dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Ove il giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

    La censura di ultrapetizione non può essere valutata isolando le conclusioni formali: quando il giudice di merito ha motivatamente interpretato la domanda come comprensiva di una determinata pretesa, occorre prima verificare la correttezza di tale interpretazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, con riferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene.

    La portata dell’atto di appello va ricostruita considerando unitariamente conclusioni, esposizione e argomentazioni, e non soltanto il tenore letterale delle conclusioni.

  • art. 99 c.p.c.

    La domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, con riferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene.

    La pronuncia applica il principio per cui il giudice decide sulla domanda proposta, determinandone la portata attraverso la volontà della parte risultante dall’esame complessivo dell’atto.

  • art. 2907 c.c.

    In secondo luogo, dovendosi la somma considerare compresa nel thema decidendum, non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione.

    La Corte esclude la violazione del principio della domanda poiché, in base all’interpretazione complessiva dell’atto di appello, la somma riconosciuta era compresa nella pretesa sottoposta al giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento cui è pari l’ulteriore importo previsto, in caso di sussistenza dei presupposti, dal comma 1-quater.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale e i motivi d’appello devono essere interpretati ricostruendo la volontà della parte sulla base dell’intero atto, comprese la narrativa e le argomentazioni, e non soltanto della formulazione letterale delle conclusioni.
  • Quando il giudice di merito ha motivatamente ritenuto che una pretesa fosse compresa nel thema decidendum, la censura di ultrapetizione presuppone la contestazione della correttezza dell’interpretazione dell’atto; non è sufficiente denunciare direttamente l’inosservanza dei limiti della domanda.
  • La mancata impugnazione della quantificazione di una pretesa può determinare giudicato interno sul relativo capo autonomo; l’impugnazione di una statuizione conseguenziale non si estende automaticamente a un distinto accertamento che ne costituisce l’antecedente logico, se i motivi non lo investono.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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