Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione di euro 41.316,55 oltre interessi, fondata su una dichiarazione di debito sottoscritta in data 25 settembre 1995. La parte convenuta in restituzione ha sostenuto che tra le parti vi fosse in realtà un rapporto collegato a un preliminare di compravendita immobiliare e che la somma richiesta costituisse parte del prezzo dell’immobile promesso in vendita; ha inoltre dedotto la nullità dell’operazione perché finalizzata a eludere disposizioni tributarie e, in via incidentale, ha proposto querela di falso avverso la scrittura privata. In appello la domanda avversaria era stata confermata e la querela di falso non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni. In cassazione sono stati formulati tre motivi: 1) violazione dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. per asserita incompatibilità di un componente del collegio d’appello che avrebbe istruito il primo grado; 2) violazione degli artt. 221 c.p.c. e 189 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto implicitamente rinunciata la querela di falso non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni ma solo in comparsa conclusionale; 3) violazione dell’art. 1344 c.c. per la dedotta nullità del negozio in quanto posto in essere per violare norme fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la causa di incompatibilità ex art. 51, n. 4, c.p.c. riguarda la partecipazione alla decisione di merito in altro grado e non la mera attività istruttoria svolta nel primo grado; inoltre, l’eventuale violazione del dovere di astensione non determina nullità della sentenza se non vi è stata tempestiva ricusazione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, affermando che la querela di falso incidentale non può essere proposta nella comparsa conclusionale e deve essere introdotta, al più tardi, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni; nel caso concreto, la precedente querela rigettata in appello non era stata più riproposta e doveva intendersi rinunciata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la frode fiscale non comporta nullità o annullabilità del negozio, poiché la sua sanzione è soltanto tributaria; la Corte d’appello si era dunque conformata al consolidato orientamento di legittimità nel ritenere che l’operazione non avesse come unico scopo il risparmio fiscale e, quindi, non fosse nulla. Il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
La causa di astensione per aver conosciuto della causa in altro grado si riferisce alla partecipazione alla decisione di merito, non alla sola attività istruttoria svolta in primo grado.
La querela di falso incidentale può essere proposta in ogni stato e grado, ma comunque prima della rimessione della causa in decisione, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni.
La comparsa conclusionale è uno scritto riservato alla mera illustrazione delle difese e non è sede per introdurre una nuova querela di falso.
L’eventuale elusione di norme tributarie non determina di per sé nullità del negozio; la violazione fiscale ha rilievo soltanto sul piano tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati dedotti come violazione di legge, ma sono stati ritenuti inammissibili perché non idonei a superare l’orientamento consolidato della Corte.
Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergono elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
L’ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La partecipazione di un magistrato al solo segmento istruttorio del primo grado non integra, di regola, la incompatibilità a comporre il collegio d’appello ex art. 51, n. 4, c.p.c.; l’incompatibilità riguarda la previa partecipazione alla decisione di merito.
- L’eventuale violazione del dovere di astensione non determina automaticamente nullità della sentenza se la parte interessata non ha proposto tempestiva ricusazione.
- La querela di falso incidentale deve essere proposta prima della rimessione della causa in decisione, e comunque non può essere introdotta con la comparsa conclusionale.
- La comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per introdurre nuove domande o nuove iniziative processuali.
- La frode fiscale o l’elusione di norme tributarie non incide, di per sé, sulla validità civilistica del negozio, salvo che la fattispecie presenti ulteriori ragioni di nullità: la sanzione resta sul piano tributario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato di legittimità e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.
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