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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23471/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta in relazione a un’esecuzione fondata su un titolo giudiziale poi caducato per effetto della riforma del provvedimento presupposto. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. In appello, il soccombente aveva censurato la compensazione delle spese, sostenendo che l’opponente dovesse essere considerato soccombente virtuale, perché i motivi di opposizione sarebbero stati infondati, e che non fosse legittimo valorizzare la sopravvenuta caducazione del titolo per mutare i motivi dell’opposizione. Deduceva inoltre la mancata instaurazione del contraddittorio sulla cessazione della materia del contendere e contestava la liquidazione delle spese di secondo grado in misura superiore ai parametri medi senza adeguata motivazione. In cassazione vengono riproposte quattro censure: violazione delle norme sul contraddittorio e sul governo delle spese, errata considerazione della caducazione del titolo e della soccombenza virtuale, omesso esame del motivo d’appello sulla compensazione, e violazione dei parametri tariffari e dell’obbligo di motivazione nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, quando l’esecuzione forzata è intrapresa su un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi caducato, il giudizio di opposizione va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e le spese vanno regolate in base alla soccombenza virtuale, valutando solo i motivi originari dell’opposizione. Pur correggendo la motivazione della Corte d’appello, la Cassazione ha ritenuto corretto il dispositivo, perché il tribunale aveva comunque motivato sulla compensazione e perché la liquidazione delle spese di appello era compresa nei limiti tariffari applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 99, 100, 101, 112, 275, 615 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali invocate dal ricorrente per contestare il governo della lite e la dedotta violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 645 e 649 c.p.c.

    Richiamati in relazione all’opposizione a precetto e al rapporto con l’ingiunzione e il titolo esecutivo presupposto.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica; nel caso concreto, però, la compensazione è stata ritenuta sostanzialmente giustificata dalle ragioni indicate dal giudice di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione del contraddittorio sulla cessazione della materia del contendere non risultava dedotta in appello.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per affermare la sanatoria di eventuali nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione, mantenendo fermo il dispositivo.

  • art. 4, d.m. n. 55/2014

    Richiamato sui criteri di liquidazione dei compensi professionali, con esclusione di un vincolo ai valori medi.

  • art. 60, comma 4, r.d.l. n. 1578 del 1933

    Richiamato insieme alla disciplina dei compensi professionali nell’ambito della censura sulla liquidazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare l’asserita carenza di motivazione nella liquidazione delle spese.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012

    Richiamato per la regolarità dell’asseverazione della copia notificata telematicamente.

  • art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012

    Richiamato per la regolare attestazione di conformità della copia notificata.

  • art. 3-bis della l. n. 53/1994

    Richiamato nella contestazione della notificazione telematica, ritenuta comunque sanata.

  • d.m. 28.12.2015

    Richiamato in relazione ai requisiti formali della notificazione telematica.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Richiamato per censurare l’insufficienza di allegazione e autosufficienza del motivo relativo alle spese.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata per l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 92 c.p.c. nella versione del 2014.

  • Cass., Sez. Un., n. 25478/2021

    “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo ... importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione ... vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate ... secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione”

    Fissa il principio decisivo applicato: la caducazione sopravvenuta del titolo in corso di opposizione comporta cessazione della materia del contendere e non accoglimento dell’opposizione, con spese regolate sulla base della soccombenza virtuale.

  • Cass. n. 9899/2022

    Richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla caducazione del titolo e sulla cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 3977/2020

    Richiamata per sostenere che l’art. 92 c.p.c. consente la compensazione in presenza di specifiche ragioni.

  • Cass. n. 1950/2022

    Richiamata sul regime della compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Richiamata sul perimetro del vizio motivazionale ancora deducibile in cassazione.

  • Cass. n. 89/2021

    Richiamata per affermare che, nella liquidazione delle spese, non esiste un vincolo ai valori medi del d.m. n. 55/2014, purché il compenso resti nel range tariffario e lo scostamento sia motivato se necessario.

  • Cass. n. 19989/2021

    Richiamata in senso conforme sulla liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014.

Massime di principio

  • Se l’esecuzione forzata è promossa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi caducato nel corso del giudizio di opposizione, la controversia si definisce con cessazione della materia del contendere, non con accoglimento dell’opposizione.
  • In tale situazione, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza virtuale, valutando solo la fondatezza originaria dei motivi di opposizione e non gli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo.
  • La questione della soccombenza virtuale non può essere elusa valorizzando la sola illegittimità sopravvenuta del precetto se il giudicato sulla cessazione della materia del contendere è ormai formato.
  • Una censura di nullità processuale è inammissibile se la questione non risulta specificamente devoluta al giudice di merito.
  • Nel regime dell’art. 92 c.p.c. come interpretato dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale del 2018, la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e specifica, ma il controllo di legittimità resta limitato al vizio dedotto nei termini consentiti.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali ex d.m. n. 55/2014, il giudice non è vincolato ai valori medi: può collocarsi tra minimo e massimo dello scaglione, con obbligo di motivazione solo per scostamenti ulteriori o per scelte non altrimenti controllabili.
  • Le irregolarità della notificazione sono sanate quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, secondo il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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