Sentenza del 30/12/2019 n. 34606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento ICI relativo al 2002, pari a Euro 4.498,00, sostenendo che i fabbricati avicoli, inizialmente classificati catastalmente in categoria D/7, avrebbero dovuto essere classificati come D/10 in quanto rurali e strumentali all'attività agricola. Secondo la ricorrente, la successiva variazione catastale effettuata dall'Agenzia del Territorio nel 2008 avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva, con conseguente esenzione dall'ICI anche per il 2002. La società contestava inoltre la valutazione della CTR sulla mancata retroattività della variazione catastale e denunciava un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per l'ICI 2002, il Comune doveva applicare la categoria catastale risultante al 1° gennaio 2002, ossia D/7, non esente dall'imposta. La successiva richiesta di revisione catastale, presentata soltanto il 18 marzo 2008, non poteva produrre effetti retroattivi fino al 2002, né la ruralità poteva essere accertata incidentalmente dal giudice tributario in presenza di un classamento catastale diverso, non tempestivamente impugnato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Il valore dei fabbricati è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali i moltiplicatori previsti dalla legge.
Ai fini dell'ICI, il Comune deve fare riferimento alla situazione catastale vigente alla data rilevante per l'imposta, nel caso concreto la categoria D/7 risultante al 1° gennaio 2002.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
L'esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali opera quando il fabbricato risulta catastalmente classificato come rurale secondo le categorie previste dalla normativa.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
La norma individua i requisiti di ruralità degli immobili, inclusa la strumentalità rispetto all'attività agricola; tuttavia, la mera sussistenza sostanziale dei requisiti non supera automaticamente un diverso classamento catastale non impugnato.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
La disposizione riconosce l'esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali anche se dotati di rendita, ma non rende automaticamente retroattiva la successiva rettifica della categoria catastale.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
La previsione, di carattere innovativo, aveva consentito in determinati casi una retroattività limitata delle variazioni catastali, ma non era applicabile retroattivamente agli accertamenti precedenti nei termini invocati dalla società.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
La norma aveva esteso gli effetti delle variazioni catastali al quinquennio anteriore alla domanda, ma anche applicandola al caso concreto la variazione del 2008 non avrebbe raggiunto l'annualità 2002.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il primo motivo, relativo alla violazione di legge, è stato ritenuto infondato; il secondo, relativo al vizio motivazionale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la motivazione della CTR non presentava le anomalie richieste dalla disciplina vigente.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Un fatto sopravvenuto dopo la sentenza d'appello non può essere fatto valere come errore revocatorio, poiché non può imputarsi al giudice una falsa percezione di un fatto allora inesistente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per i tributi immobiliari, la classificazione catastale vigente alla data di riferimento dell'imposta è normalmente decisiva per determinare il trattamento fiscale dell'immobile.
- Se un contribuente ritiene errato il classamento catastale, deve contestarlo tempestivamente davanti agli organi competenti o chiedere la revisione catastale; non è sufficiente invocare in modo incidentale la ruralità nel giudizio contro l'avviso ICI.
- La successiva attribuzione della categoria D/10 non comporta automaticamente l'esenzione retroattiva per annualità anteriori: occorre verificare la decorrenza espressamente riconosciuta dall'Agenzia catastale e la normativa applicabile ratione temporis.
- La sussistenza sostanziale dei requisiti di ruralità non prevale, ai fini dell'ICI, su un diverso classamento catastale rimasto valido e non impugnato.
- Il giudicato relativo alla ruralità di un immobile può estendersi ad altre annualità quando riguarda un elemento stabile o permanente del rapporto tributario; non si estende invece automaticamente a fatti variabili, come il valore catastale o altre condizioni mutevoli nel tempo.
- Nel giudizio di cassazione il resistente può dedurre fatti sopravvenuti per contrastare il ricorso, ma non può utilizzare il controricorso per impugnare autonomamente la sentenza: per questo occorre un ricorso incidentale.
- Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione o per violazione di legge, è necessario indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti decisivi; il semplice richiamo generico a una nota dell'amministrazione non è sufficiente.
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