Cassazione Civile, Ordinanza n. 07316/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava il compenso spettante a un collaudatore nominato in relazione a lavori pubblici. Il professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 38.892,87 oltre accessori, a titolo di compensi per la partecipazione alla Commissione di Collaudo; la società aveva proposto opposizione, rigettata nei gradi di merito. In cassazione la società deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che: (i) la delega di collaudo non aveva valore negoziale derogatorio della disciplina legale, ma rinviava alla normativa vigente e alla potestà regolamentare dell'amministrazione; (ii) il rapporto doveva qualificarsi come contratto di durata, con conseguente applicazione della disciplina regolamentare sopravvenuta (Regolamento ANAS 2011) al momento della conclusione del collaudo e della liquidazione del compenso; (iii) in alternativa, il richiamo alla fonte regolamentare avrebbe comportato l'inserzione automatica delle clausole e dei prezzi imposti dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che contestava l'interpretazione della delega, perché la società non aveva trascritto il contenuto dell'atto ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Quanto al merito, ha confermato il principio secondo cui, in tema di compenso del collaudatore nei lavori pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico, da integrare con la normativa speciale vigente in quel momento, e non quello del completamento del collaudo o della liquidazione. Poiché l'incarico era stato conferito e accettato nel 2001, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006, non trovava applicazione né l'art. 92 di tale codice né il Regolamento ANAS del 2011; conseguentemente era escluso anche il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339 c.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
La disciplina degli incentivi e dei compensi per attività tecniche è stata ritenuta non applicabile al rapporto perché l'incarico era stato conferito in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici.
art. 12 preleggi
È richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura della norma imperativa e del rinvio regolamentare, ma la censura è stata respinta.
Sono richiamati a sostegno dell'interpretazione della delega; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del testo della clausola.
Il meccanismo di inserzione automatica è stato escluso perché, nel caso concreto, mancavano i presupposti per applicare la disciplina sopravvenuta al rapporto già sorto e regolato dalla fonte vigente al momento del conferimento dell'incarico.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura sull'interpretazione della delega è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso per cassazione.
art. 253 d.lgs. n. 163/2006
Le norme transitorie sono state utilizzate per escludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
Sono indicati come base generale per stabilire che la disciplina del compenso del professionista va riferita al momento del conferimento dell'incarico.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni sul quadro normativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel compenso del collaudatore in appalti pubblici, la disciplina applicabile si individua in base alla data del conferimento dell'incarico, non in base al momento del completamento del collaudo o della liquidazione del compenso.
- La successione di norme o regolamenti sopravvenuti non opera automaticamente su incarichi già conferiti prima della loro entrata in vigore, se il rapporto resta sottratto al nuovo regime per ragioni transitorie.
- Il rinvio contenuto nell'atto di incarico a una fonte regolamentare deve essere interpretato secondo il suo tenore concreto; tuttavia, in cassazione, la censura sull'interpretazione della clausola è inammissibile se non ne viene trascritto il contenuto essenziale.
- Il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339 c.c. non può essere invocato per applicare retroattivamente una disciplina sopravvenuta quando il rapporto è sorto sotto un diverso assetto normativo e non ricorrono i presupposti di legge.
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