Cassazione Civile, Ordinanza n. 17319/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento, proposta da un vigile del fuoco volontario discontinuo, di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione del Ministero dell'Interno al decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Roma aveva confermato tale esito, ritenendo che l'attività del personale volontario si inserisse nell'organizzazione del Corpo con sottoposizione gerarchica e che, nonostante l'esclusione del rapporto di pubblico impiego, la prestazione avesse natura subordinata; da ciò aveva tratto la conseguenza che il t.f.r. dovesse essere incluso nel trattamento economico spettante ex art. 10 d.lgs. n. 139/2006. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 6, 8 e 10 d.lgs. n. 139/2006, nonché dell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001 come modificato dalla l. n. 183/2011, sostenendo che la legge esclude espressamente l'instaurazione di un rapporto di impiego pubblico con i vigili del fuoco volontari e configura soltanto un rapporto di servizio/funzionale, connesso a esigenze straordinarie ed eccezionali; pertanto, una volta escluso il rapporto di impiego, non potrebbe pretendersi il trattamento di fine rapporto, che non rientra nelle voci retributive espressamente previste dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso e respingendo la domanda del vigile del fuoco volontario. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la novità/complessità della questione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge, censurando l'erronea qualificazione del rapporto e le conseguenze sulla spettanza del t.f.r.
La Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda.
Richiamo ai precedenti consolidati come base della motivazione.
È stata letta come norma che esclude il rapporto di impiego con il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, configurando un rapporto funzionale e di servizio.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che confermano la disciplina speciale del personale volontario.
La Corte ha ritenuto che il rinvio al trattamento economico iniziale e alle sole voci espressamente indicate non consenta di includere il t.f.r., incompatibile con la natura del rapporto di servizio.
Richiamato dal ricorrente e interpretato nel senso che le esclusioni ivi previste, come integrate dalla legge successiva, confermano l'inapplicabilità della disciplina del lavoro a termine ai richiami in servizio dei volontari.
art. 4, comma 12, l. n. 183/2011
Ha inserito nell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001 l'esclusione dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004
Il testo normativo è stato valorizzato come espressione della volontà legislativa di escludere il rapporto di impiego con il personale volontario.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2015
Richiamato come ulteriore conferma della distinzione tra richiami in servizio e rapporti/contratti di lavoro a termine.
art. 97 Cost.
La Corte ha osservato che l'assenza di procedure concorsuali è indice della mancanza di un rapporto di impiego pubblico.
art. 98, comma 1, Cost.
È stata richiamata l'assenza del regime di esclusività, tipico dell'impiego pubblico, quale elemento incompatibile con il rapporto di impiego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, richiamando l'esonero per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando il legislatore qualifica espressamente un rapporto come non di impiego ma di servizio/funzionale, il giudice non può riqualificarlo in senso subordinato se la disciplina speciale, letta nel suo complesso, lo esclude in modo chiaro.
- L'esclusione del rapporto di impiego comporta l'inapplicabilità delle regole proprie del lavoro subordinato, compreso il trattamento di fine rapporto, salvo espresso richiamo legislativo.
- Nell'interpretazione di una disciplina speciale del personale volontario, il compenso va ricostruito secondo le sole voci espressamente previste dalla legge; l'estensione a emolumenti non menzionati non è consentita quando sarebbe incompatibile con la natura del rapporto.
- La qualificazione del rapporto può essere desunta, oltre che dal dato testuale, anche da indici sistematici quali assenza di concorso, mancanza di esclusività e funzione meramente ausiliaria o straordinaria rispetto al personale di ruolo.
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