Cassazione Penale, Sentenza n. 49525/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena patteggiata sotto due profili: 1) vizio relativo all'espressione della volontà dell'imputato e alla motivazione sulla scelta della sanzione sostitutiva: era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e, in subordine, con la detenzione domiciliare; il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente motivato l'inidoneità del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.58 L. n.689/1981; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confisca di un telefono cellulare con SIM, contestata perché - secondo il ricorrente - non sussisterebbe un nesso strumentale concreto tra quel bene e i reati contestati e, dunque, mancava la giustificazione per la confisca ai sensi dell'art.240 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura in cassazione: in sede di patteggiamento il sindacato in Cassazione è limitato ai motivi tassativi di cui all'art.448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso di specie l'accordo tra imputato e P.M. si era perfezionato solo con riferimento alla detenzione domiciliare sostitutiva (il P.M. non aveva acconsentito ai lavori di pubblica utilità), per cui il giudice non era tenuto a motivare l'inidoneità dei lavori di pubblica utilità e non poteva modificare i termini concordati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale riguardo alla confisca: il giudice ha valutato il concreto ruolo del cellulare e della SIM, ritenendoli utilizzati nel furto contestato e sussistente l'esigenza di prevenzione di futuri reati; pertanto il nesso di strumentalità è stato correttamente apprezzato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina del rito speciale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale rito
art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il Pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2"
Regola la procedura quando le parti concordano l'applicazione di una pena sostitutiva, prevedendo sospensione e udienza per coinvolgere l'ufficio di esecuzione penale esterna; utile a delimitare il contenuto dell'accordo pattizio
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita il sindacato di legittimità in materia di patteggiamento ai soli motivi tassativi indicati; perciò molte censure, come la mera criticità motivazionale sulla scelta della sanzione sostitutiva quando non siano parte dell'accordo, risultano inammissibili in Cassazione
art. 58, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
"tra le pene sostitutive [...] sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo"
Stabilisce il criterio di scelta tra pene sostitutive orientato alla rieducazione e al minor sacrificio della libertà personale e impone motivazione specifica; la Corte ha però chiarito che tale onere motivazionale non si applica, nel suo compimento pieno, quando la scelta della sanzione sostitutiva derivi dal contenuto dell'accordo fra le parti nel procedimento di cui all'art.444 c.p.p.
art. 56-bis L. 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione introdotta dal d.lgs. n.150/2022)
Norma che regola specifiche forme di sostituzione della pena (lavori di pubblica utilità, ecc.); citata nel contesto della scelta tra pene sostitutive
Norme richiamate in tema di procedure con coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna; rilevanti per la gestione dell'applicazione delle pene sostitutive concordate
Disciplina la confisca facoltativa e obbligatoria; la Corte richiama il principio secondo cui per la confisca facoltativa il giudice deve motivare il nesso di strumentalità concreto tra cosa e reato e valutare il ruolo effettivo del bene nella commissione dell'illecito
Estende l'applicabilità della confisca a tutte le ipotesi dell'art.240 c.p.; impone al giudice maggiore attenzione motivazionale anche in sede di patteggiamento
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato ai motivi tassativi previsti dall'art.448, comma 2-bis: molte critiche di merito o di motivazione sulla scelta delle sanzioni sono inammissibili se non rientrano in quei motivi
- Quando l'accordo tra imputato e P.M. si perfeziona solo con riferimento a una specifica sanzione sostitutiva (es. detenzione domiciliare), il giudice non è tenuto a motivare perché non ha adottato un'alternativa non oggetto del consenso (es. lavori di pubblica utilità)
- Il giudice che omologa l'accordo di patteggiamento può ratificarne o negarne i termini ma non può modificarli motu proprio; l'onere di verifica riguarda la legittimità e la congruità complessiva della pena pattuita
- In tema di confisca (art.240 c.p.), anche nel patteggiamento il giudice deve motivare il nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato: non basta una giustificazione astratta; deve emergere che il bene è collegato al reato oltre la mera occasionalità
- Un bene usato concretamente nella commissione di un reato (ad es. un telefono utilizzato nel furto) può legittimare la confisca facoltativa se il giudice dimostra che l'uso rivela un nesso tale da rendere probabile il rischio di reiterazione
- Per chi intende impugnare decisioni di patteggiamento, è strategico focalizzarsi sui motivi ammessi dall'art.448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) o produrre elementi che dimostrino l'assenza di consenso o l'illegittimità dell'accordo
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