Cassazione Civile, Ordinanza n. 11813/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un appalto stipulato nel 2002 per la fornitura di pasti, la gestione del magazzino alimentare e le attività connesse a favore di un’azienda ospedaliera. La committente contestò che, tra il 2002 e il 2005, fossero stati contabilizzati e pagati pasti relativi a un numero di degenze superiore a quello effettivo, e ridusse unilateralmente i dati già comunicati alle appaltatrici. Le società appaltatrici agirono in giudizio chiedendo il pagamento di ulteriori somme ritenute dovute. In appello, la questione centrale fu l’interpretazione del contratto: se il corrispettivo dovesse essere calcolato anche per i ricoveri diurni (day hospital/day surgery) oppure solo per i ricoveri con pernottamento. Dopo la sentenza di appello, la società fornitrice propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e di alcuni decreti ministeriali, sostenendo che "giornata di degenza pro capite" includesse anche gli accessi diurni; 2) violazione del principio di non contestazione; 3) mancato accoglimento della domanda di risarcimento per inadempimento; 4) erroneo rigetto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La committente propose ricorso incidentale, contestando, tra l’altro, la ritenuta novità della questione sull’applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 agli interessi di mora. La precedente ordinanza della Cassazione aveva dichiarato improcedibili i ricorsi per cassazione per asserito difetto di deposito della sentenza notificata con relata, ma in revocazione entrambe le ricorrenti dedussero errore di fatto, perché la relata risultava invece depositata dalla parte controricorrente. La Corte ha accolto la revocazione limitatamente alle due parti ricorrenti e, nel merito rescissorio, ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale oggettivamente incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi per revocazione proposti dalla società appaltatrice e dall’azienda ospedaliera, revocando l’ordinanza precedente nella sola parte riferita a tali ricorrenti, perché effettivamente la relazione di notifica della sentenza impugnata era stata prodotta dalla controparte e quindi l’improcedibilità era stata dichiarata per errore di fatto. Tuttavia, una volta riaperto il giudizio rescissorio, la Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società fornitrice sia il ricorso incidentale dell’azienda ospedaliera. In particolare, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché coperto da giudicato e comunque volto a ottenere una nuova interpretazione del contratto; il secondo per difetto di autosufficienza e perché la non contestazione non opera sulla qualificazione giuridica del rapporto; il terzo e il quarto per difetto di attinenza alla ratio della sentenza impugnata, essendo la domanda risarcitoria e quella di arricchimento state ritenute assorbite in appello. Quanto al ricorso incidentale, la censura sulla nuova questione degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché la decorrenza del contratto incide su presupposti fattuali della disciplina sugli interessi commerciali e la relativa deduzione in appello integra eccezione nuova. Spese compensate integralmente tra le parti presenti in revocazione e in cassazione.
Norme richiamate
Il deposito, nei termini di legge, della sentenza impugnata con la relata di notificazione è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza risulti notificata; l’omissione non è sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., salvo che il documento sia comunque già nella disponibilità del giudice per deposito della controparte o del fascicolo d’ufficio.
Non consente di recuperare tardivamente l’omesso deposito della sentenza notificata con relata ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore percettivo su un fatto processuale decisivo, quale la mancata considerazione di un documento in realtà depositato, integra errore revocatorio.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
La produzione della relata di notifica da parte del controricorrente nel termine di costituzione rende disponibile il documento e impedisce la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per omissione del ricorrente.
Giustifica la riunione dei ricorsi connessi.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo adeguato i fatti processuali rilevanti e localizzare gli atti richiamati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Impone l’indicazione specifica e la trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, in funzione dell’autosufficienza del ricorso.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici, non le qualificazioni giuridiche o l’interpretazione del contratto.
La censura deve attaccare la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
In appello non possono proporsi eccezioni nuove fondate su presupposti fattuali diversi, come la diversa decorrenza del contratto rilevante per il regime degli interessi.
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione contrattuale riguarda il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza logica della motivazione, non la mera proposta di una diversa lettura plausibile del contratto.
La sua invocazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla censura sulla interpretazione della domanda giudiziale e sulla struttura delle domande formulate.
La domanda di arricchimento senza causa, se dichiarata assorbita dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione attraverso un attacco alla motivazione resa ad abundantiam.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Individua il contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di inammissibilità del ricorso.
La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica solo se ricorrono i relativi presupposti temporali e soggettivi; la verifica richiede accertamenti di fatto, sicché la questione non è mera difesa di diritto se in appello si deduce una diversa decorrenza del contratto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso sulla base della mancata produzione di un documento che, invece, risultava già nel fascicolo per deposito tempestivo della controparte; in tal caso l’errore deve riguardare un fatto processuale decisivo e non una valutazione giuridica.
- Quando la sentenza notificata è impugnata per cassazione, il ricorrente deve depositare la sentenza con la relata di notifica entro il termine dell’art. 369 c.p.c.; tuttavia l’improcedibilità non può essere dichiarata se la relata è comunque già disponibile nel fascicolo per deposito del controricorrente o per acquisizione del fascicolo d’ufficio.
- Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non consente di sostituire una diversa lettura plausibile a quella del giudice di merito; è necessario denunciare una concreta violazione dei canoni ermeneutici o una motivazione logicamente incompatibile.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non vincola il giudice su qualificazioni giuridiche, interpretazione di clausole contrattuali o individuazione del contenuto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
- Una censura di cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si confronti soltanto con argomentazioni svolte ad abundantiam o con profili di domanda già ritenuti assorbiti.
- In materia di interessi ex d.lgs. n. 231/2002, la verifica dell’applicabilità del regime richiede l’accertamento di presupposti fattuali e giuridici, tra cui la data di stipula del contratto e la natura del debitore; la deduzione di una diversa decorrenza contrattuale in appello può integrare eccezione nuova.
- L’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, salva diversa disciplina in concreto della debenza del contributo.
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