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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12626/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, all'esercente attività di intermediazione commerciale di macchinari, impianti industriali e navi veniva notificato, a mezzo posta, un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2008, fondato anche su operazioni commerciali fatturate da una società terza. La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notificazione e contestazioni di merito; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e respingeva le censure di merito. In cassazione la contribuente deduceva violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 29 del D.L. 78/2010, sostenendo che la sanatoria del vizio di notificazione non fosse applicabile all'avviso di accertamento esecutivo, in quanto atto impoesattivo con notificazione avente natura costitutiva e non meramente provocatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., opera in generale anche in materia tributaria, senza distinzione tra atti impositivi, atti esattivi e avvisi di accertamento esecutivi. Ha quindi escluso che l'avviso di accertamento esecutivo, per il solo fatto di cumulare funzione impositiva ed esattiva, sia sottratto a tale regime. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ne richiama l'operatività in tema di sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo; il richiamo è sostanzialmente riferito all'istituto della sanatoria anche in materia tributaria.

  • art. 156 c.p.c.

    L'istituto del raggiungimento dello scopo viene qualificato come regola generale applicabile alle notificazioni anche nel processo tributario.

  • art. 29 del D.L. n. 78 del 2010

    Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo del vizio di notificazione opera in via generale anche nel processo tributario.
  • Non vi è una disciplina differenziata della sanatoria in base alla natura dell'atto notificato: il regime vale per avviso di accertamento, cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo.
  • L'avviso di accertamento esecutivo, pur cum ulando funzione impositiva ed esattiva, non è sottratto alla sanatoria della notificazione per il solo fatto di avere natura di atto impoesattivo.
  • Se il contribuente impugna tempestivamente l'atto entro il termine di legge, il vizio di notificazione può ritenersi sanato per conseguimento dello scopo.
  • La qualificazione della notificazione come costitutiva dell'efficacia dell'atto non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. quando l'atto abbia comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva e difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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