Cassazione Civile, Ordinanza n. 12626/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, all'esercente attività di intermediazione commerciale di macchinari, impianti industriali e navi veniva notificato, a mezzo posta, un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2008, fondato anche su operazioni commerciali fatturate da una società terza. La contribuente impugnava l'atto dinanzi alla CTP deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notificazione e contestazioni di merito; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e respingeva le censure di merito. In cassazione la contribuente deduceva violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 29 del D.L. 78/2010, sostenendo che la sanatoria del vizio di notificazione non fosse applicabile all'avviso di accertamento esecutivo, in quanto atto impoesattivo con notificazione avente natura costitutiva e non meramente provocatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., opera in generale anche in materia tributaria, senza distinzione tra atti impositivi, atti esattivi e avvisi di accertamento esecutivi. Ha quindi escluso che l'avviso di accertamento esecutivo, per il solo fatto di cumulare funzione impositiva ed esattiva, sia sottratto a tale regime. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.
La Corte ne richiama l'operatività in tema di sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo; il richiamo è sostanzialmente riferito all'istituto della sanatoria anche in materia tributaria.
L'istituto del raggiungimento dello scopo viene qualificato come regola generale applicabile alle notificazioni anche nel processo tributario.
art. 29 del D.L. n. 78 del 2010
Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo del vizio di notificazione opera in via generale anche nel processo tributario.
- Non vi è una disciplina differenziata della sanatoria in base alla natura dell'atto notificato: il regime vale per avviso di accertamento, cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo.
- L'avviso di accertamento esecutivo, pur cum ulando funzione impositiva ed esattiva, non è sottratto alla sanatoria della notificazione per il solo fatto di avere natura di atto impoesattivo.
- Se il contribuente impugna tempestivamente l'atto entro il termine di legge, il vizio di notificazione può ritenersi sanato per conseguimento dello scopo.
- La qualificazione della notificazione come costitutiva dell'efficacia dell'atto non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. quando l'atto abbia comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva e difensiva.
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