Cassazione Penale, Sentenza n. 43466/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, Codice della strada (fatto avvenuto a Bologna il 29/11/2017). Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta valutazione incompleta degli elementi di prova da parte dei giudici di merito; (2) erronea applicazione della normativa sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in assenza di particolare pericolosità della condotta; (3) censura sull'impossibilità di richiedere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981, sostenendo che tale richiesta fosse formulabile per la prima volta anche in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che le censure relative alla valutazione probatoria non erano state oggetto di motivi in sede di appello e quindi non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; ciò comporta l'inammissibilità della doglianza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto della non punibilità per particolare tenuità, richiamando elementi quali il rifiuto sia del test speditivo sia dell'alcoltest, le circostanze del controllo (a seguito di segnalata aggressione), la personalità dell'imputato con gravi precedenti, il comportamento non collaborativo e l'assenza di documenti di identità. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato; sebbene la richiesta di conversione ex art. 53 legge n. 689/1981 possa essere proposta per la prima volta in appello, il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio una pena detentiva con una sanzione sostitutiva se nell'atto di impugnazione non è stata formulata una specifica e motivata richiesta in tal senso (limiti previsti dall'art. 597, comma quinto, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della strada
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; è il capo di imputazione per il quale l'imputato è stato condannato
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione in presenza di un coacervo di elementi (rifiuto ai test, circostanze del controllo, precedenti, comportamento non collaborativo) che impedivano di qualificare il fatto come particolarmente tenue
art. 133, comma 1, Codice penale
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria, in linea con la giurisprudenza di legittimità
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la possibilità di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la Corte ha ricordato che la richiesta può essere proposta per la prima volta in appello, ma necessita di essere formulata specificamente nell'atto di appello per consentire l'eventuale intervento del giudice
art. 597, comma quinto, Codice di procedura penale
Limita il potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: il potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dalla norma e non consente al giudice di appello di applicare sostituzioni non richieste
Richiamata a proposito dei limiti al potere di sostituire la pena detentiva con sanzioni diverse; funge da riferimento normativo al tema delle sanzioni sostitutive
C. Cost. n. 186/2000
Citata a proposito della valutazione dell'eventuale assenza di colpa del ricorrente in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa e ha quindi disposto la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente oggetto di motivi nell'appello: censurare la valutazione probatoria per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze concrete (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno, personalità dell'imputato); rifiuto agli accertamenti, precedenti gravi o comportamento non collaborativo possono escludere la non punibilità per particolare tenuità
- La richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981 può essere proposta per la prima volta in appello, ma il giudice d'appello non può applicare d'ufficio la sanzione sostitutiva se nell'atto di appello non è stata formulata una specifica e motivata richiesta; pertanto il difensore dovrebbe sempre avanzare espressa istanza in appello se intende ottenere la conversione
- Il giudice di merito deve indicare i criteri e gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione e della dosimetria della pena: non è richiesta una disamina esaustiva di ogni elemento previsto dall'art. 133 c.p., ma una motivazione che renda comprensibile la scelta valutativa
- La proposizione di motivi inammissibili può comportare condanna alle spese e, se ricorre il caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è importante valutare la tempestività e la correttezza del grado in cui le censure vengono sollevate per evitare sanzioni
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