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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43462/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 25/02/2021 che confermava la responsabilità per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2‑bis d.lgs. n.285/1992 (guida in stato di ebbrezza) commessa il 9/11/2017. Il ricorrente censura la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica: in particolare contesta la determinazione della pena (pari al massimo edittale per la detentiva e prossima al massimo per l'ammenda) e il diniego delle attenuanti generiche. Sostiene che gli stessi elementi (tasso alcolemico e precedenti) sono stati usati sia per aumentare/tenere elevata la pena sia per negare le attenuanti, violando il principio del "ne bis in idem sostanziale"; inoltre invoca che la collaborazione processuale (essersi sottoposto all'alcoltest prima dell'arrivo del difensore) giustifichi il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale: la determinazione della pena alla misura indicata è congrua alla luce dell'elevato tasso alcolemico (1,47 g/l e 1,38 g/l) e dei numerosi precedenti penali dell'imputato; il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla gravità della condotta e sulla personalità del soggetto, e la valutazione del comportamento collaborativo del ricorrente è risultata insufficiente a compensare gli altri elementi negativi. La Corte ha chiarito che non è vietato considerare più volte gli stessi elementi se valutati sotto profili differenti e per fini diversi, mentre è vietato utilizzare un fatto integrante una circostanza specifica sia per la quantificazione della pena base sia per la sua successiva attenuazione/aggravamento (divieto di duplicazione illegittima). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2‑bis

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; il tasso alcolemico rilevato (1,47/1,38 g/l) è stato valutato come circostanza che giustifica una pena elevata nell'ambito del previgente quadro edittale

  • codice di procedura penale - art. 442, comma 2

    Stabilisce che, nel rito abbreviato per illeciti contravvenzionali, lo sconto di pena è pari alla metà (e non di un terzo); tale criterio ha giustificato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in appello

  • codice penale - art. 133

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare nella determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, ragioni di attenzione e di rieducazione); tali elementi possono essere valutati più volte se assunti sotto profili diversi

  • codice penale - art. 62‑bis

    Regola l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e i limiti della loro valutazione; la Corte ha ritenuto che, per gravità della condotta e personalità dell'imputato, non sussistessero le condizioni per accordarle

  • codice penale - art. 63, comma 1

    Fondamento del principio che impedisce di includere nella base di calcolo di una circostanza il fatto che ne costituisce l'elemento essenziale (evitare il doppio computo di uno stesso fatto quale circostanza tipizzata)

  • codice di procedura penale - art. 616

    Consente di imporre, in caso di ricorso inammissibile, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'importo in €3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale considerato ai fini della determinazione dell'onere per la Cassa delle Ammende e della valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del gravame

Massime di principio

  • Il giudice può considerare più volte lo stesso elemento (es. tasso alcolemico, precedenti) se lo valuta sotto profili diversi e per fini distinti (determinazione della pena vs. valutazione delle attenuanti), purché non si compia un doppio computo illegittimo di un fatto quale base di una circostanza tipizzata
  • Il principio del "ne bis in idem sostanziale" vieta l'uso di un fatto come base di calcolo di una circostanza e contemporaneamente come elemento da riconsiderare nella misura della pena in modo da duplicarne l'effetto; la distinzione tra base di calcolo e valutazioni sottese è cruciale
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un singolo elemento ritenuto prevalente (personalità dell'imputato o gravità del fatto); la collaborazione processuale non è di per sé sufficiente se contraddetta da fattori aggravanti come elevato tasso alcolemico e precedenti
  • Nel rito abbreviato per reati contravvenzionali lo sconto di pena è pari alla metà ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; errori su questo punto incidono sulla determinazione del trattamento sanzionatorio
  • Le decisioni di merito che motivano congruamente la pesatura del tasso alcolemico e dei precedenti sono difficilmente censurabili in sede di legittimità, salvo palese illogicità o contraddittorietà
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondata può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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