Cassazione Penale, Sentenza n. 43461/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto tentato in concorso di materiale edile e la contestazione della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. Denunciano: carenza dell'elemento soggettivo perché la consapevolezza dell'altruità delle cose sarebbe stata desunta da elementi congetturali; insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sostituzione del lucchetto di accesso al cantiere (assenza di prova che fossero stati loro a sostituirlo, mancata corrispondenza fra imputazione e ricostruzione in sentenza, assenza di chiavi in loro possesso e mancanza di perquisizioni); richiesta di proscioglimento per insufficienza di prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nella parte relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen., ritenendo la motivazione della Corte d'Appello illogica, minimale e tautologica rispetto all'accusa di sostituzione del lucchetto. Ha annullato la sentenza limitatamente a tale aggravante e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame sul punto. Gli altri motivi di CAVALLUCCI (ricostruzione alternativa dei fatti, trattamento sanzionatorio e circostanze generiche) sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti dalla pronuncia di annullamento sul punto relativo all'aggravante.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n.2
circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento
La Corte richiede prova adeguata e motivazione logica che dimostri che l'imputato abbia effettivamente impiegato un espediente fraudolento (es. sostituzione del lucchetto e uso delle chiavi o consapevolezza della sostituzione). Se tale prova manca o la ricostruzione è tautologica rispetto all'imputazione, l'aggravante non può essere ritenuta accertata
Massime di principio
- Per affermare l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento è necessario provare in modo specifico e non meramente congetturale che l'imputato abbia adottato il mezzo fraudolento (es. sostituzione della serratura o uso di chiavi), o che fosse consapevole della condotta fraudolenta.
- Se una precedente imputazione collegata è stata esclusa (assoluzione su fatto anteriore che costituiva premessa logica), il giudice d'appello deve esplicitare e motivare come, nonostante ciò, si deduca la responsabilità per gli ulteriori episodi; motivazioni tautologiche o ripetitive sono vizie che la Cassazione può censurare.
- La discrepanza fra quanto contestato nell'imputazione e quanto affermato in sentenza richiede che il giudice chiarisca le basi probatorie del nuovo fatto ritenuto; in mancanza di corrispondenza formale la valutazione può essere annullata o rinviata.
- La mancanza di rinvenimento di strumenti peculiari (es. chiavi) o l'assenza di perquisizioni su mezzi usati dai sospetti indebolisce fortemente le inferenze circa l'uso di un mezzo fraudolento.
- In Cassazione non è ammesso proporre una ricostruzione fattuale alternativa priva di confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche usate dal giudice di merito; i motivi devono confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Quando la motivazione è minimale, assertiva o tautologica rispetto all'imputazione, la Corte di legittimità può annullare limitatamente al vizio e rinviare il giudizio per una nuova valutazione di fatto da parte della Corte d'appello.
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