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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43458/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di cui all'art.95 DPR n.115/2002 (false dichiarazioni nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 25/06/2013), contestando che il reato si fosse estinto per prescrizione. In particolare deduceva che nel computo delle sospensioni del termine prescrizionale era stato illegittimamente considerato il rinvio dell'udienza del 14/12/2020 (31 giorni), poiché in quella udienza era stata compiuta attività istruttoria e il rinvio sarebbe stato disposto per la discussione, senza che sussistesse una sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dal verbale del 14/12/2020 risultasse che il rinvio era stato richiesto dalla difesa dopo l'esaurimento dell'istruttoria, con finalità di differimento della discussione, e pertanto configurava una sospensione ai sensi dell'art.159 cod.proc.pen. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che stabilisce che i rinvii o le sospensioni disposti per impedimento o su richiesta dell'imputato o del suo difensore comportano la sospensione dei termini prescrizionali anche in assenza di formula espressa nel verbale. Conseguentemente il ricorso per cassazione è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La condanna di primo grado (mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa) non è stata annullata dalla Corte di Cassazione in questa decisione.

Norme richiamate

  • DPR n.115/2002, art.95

    Norma che disciplina il reato contestato (false dichiarazioni nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La sentenza si fonda sulla qualificazione del fatto ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art.159

    L'art.159 cod.proc.pen. è stato interpretato nel senso che i rinvii o le sospensioni del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o su richiesta dell'imputato o del difensore sospendono i termini prescrizionali; tale effetto si verifica anche in assenza di una formula espressa nel verbale di udienza quando dal verbale emerga che il differimento è stato richiesto dalla difesa.

  • Codice di procedura penale, art.161 comma 1

    Richiamato nel testo per precisare che la sospensione del procedimento ha effetto nei confronti di tutti gli imputati (ovvero l'effetto collettivo della sospensione nei casi previsti), come consolidato dalla giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • Un rinvio dell'udienza disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, dopo l'esaurimento dell'istruttoria e in vista del differimento della discussione, determina la sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art.159 cod.proc.pen., anche se nel verbale non è riportata una formula esplicita di "sospensione".
  • Per far valere l'estinzione del reato per prescrizione l'imputato deve dimostrare che, fino al momento rilevante, non si siano verificati eventi sospensivi o interruttivi del termine prescrizionale; l'esame dei verbali di udienza è essenziale per verificare la natura e la causa dei rinvii.
  • La sospensione prevista per impedimento o per richiesta della difesa opera per tutti gli imputati nei confronti dei quali sia rilevante ai sensi dell'ordinamento processuale; pertanto la sua efficacia non richiede un provvedimento formale aggiuntivo.
  • In casi di contestazione del computo dei termini prescrizionali, la Corte di legittimità può consultare i verbali di udienza per accertare le ragioni del rinvio e valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
  • La mancanza di un'esplicita formula di sospensione nel verbale non è in sé determinante: conta la sostanza (chi ha richiesto il rinvio e per quale esigenza) più che la forma verbale usata nel processo.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se non esente, al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

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