Cassazione Penale, Sentenza n. 43463/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava travisamento probatorio e vizio di motivazione: il giudice di pace avrebbe errato nel valutare le prove, dando rilievo a un fatto (la denuncia per estorsione) senza spiegare la dinamica del sinistro né il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni (in particolare PETRUZZI e SMURRO'), omettendo di valorizzare il referto medico. Si contestava altresì l'erronea applicazione del principio secondo cui la sola testimonianza della persona offesa può sostenere l'accusa senza ulteriori riscontri, laddove il giudice avrebbe richiesto riscontri poi ritenuti mancanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Giudice di Pace con rinvio al medesimo giudice di Bari in diversa composizione, disponendo un nuovo esame. La Corte ha ritenuto sussistenti vizi della motivazione: il giudice di merito non ha fornito indicazioni coerenti e sufficienti sulla dinamica del sinistro né ha riportato il contenuto delle prove audite, rendendo la decisione ai limiti dell'apparenza. La Corte ha inoltre chiarito criteri processuali sull'impugnabilità da parte della persona offesa e sulle modalità di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma che descrive il fatto per cui l'imputato è stato assolto (lesioni personali); citata per individuare il reato trattato in primo grado.
art. 21 d.lgs. n. 274/2000
Regola l'azione della persona offesa che chiede la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace; da essa deriva la posizione dell'"accusatore privato" che ha impugnabilità speciale.
art. 38 d.lgs. n. 274/2000
1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero
Attribuisce alla persona offesa che ha promosso il giudizio la possibilità di impugnare la sentenza di proscioglimento nei limiti dei poteri riconosciuti al pubblico ministero per quel rito, consentendo in pratica il ricorso in Cassazione per vizi penali.
art. 36 d.lgs. n. 274/2000
Disciplina i poteri di impugnazione del pubblico ministero nel rito davanti al giudice di pace; la giurisprudenza limita l'appello del P.M. contro proscioglimenti ma ammette il ricorso per cassazione.
art. 576 cod. proc. pen.
Regola generale sull'impugnazione da parte della parte civile; richiamata per distinguere i casi in cui la parte civile può impugnare ai soli effetti civili rispetto ai casi in cui, per azione ai sensi dell'art. 21, può impugnare anche ai fini penali tramite i limiti dell'art. 38 d.lgs. 274/2000.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso della persona offesa può essere esperito per tutti i vizi di cui a questa norma (es. motivazione contraddittoria o manifesta illogicità).
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
La Corte osserva che le regole di cui al comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile: tali dichiarazioni possono fondare da sole la responsabilità penale purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.
legge 20 febbraio 2006, n. 46 e sentenza Corte Cost. n. 298/2008
La novella ha limitato il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento del giudice di pace; la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile tale scelta con i principi costituzionali, giustificando la differenziazione di poteri processuali tra parti.
Massime di principio
- Se la persona offesa ha promosso il procedimento ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 274/2000, può impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali: il rimedio idoneo è il ricorso per cassazione nei limiti dei poteri riconosciuti al pubblico ministero per quel rito.
- La testimonianza della persona offesa costituita parte civile può, da sola, fondare la condanna solo se il giudice fornisce una motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto; tale motivazione deve essere più penetrante che per un testimone comune.
- Il giudice di merito deve esplicitare la dinamica fattuale e indicare chiaramente come ha valutato ciascuna prova (contenuto delle deposizioni, riscontri come referti medici, punti d'urto, ecc.); l'omissione di tali elementi può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Nei procedimenti davanti al giudice di pace esistono limiti particolari all'impugnabilità da parte del pubblico ministero; la persona offesa che agisce ai sensi dell'art. 21 assume una posizione analoga all'accusatore pubblico ma non può avere poteri processuali più ampi di questi.
- In caso di contrasti probatori significativi (versioni discordanti di offeso, imputato e testimoni) il giudice deve motivare puntualmente le ragioni per le quali ritiene più attendibile una versione piuttosto che un'altra; la mera indicazione di fatti estrinseci (es. una denuncia tra le parti) non è sufficiente a giustificare un'inverosimile esclusione o accoglimento delle responsabilità.
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