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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29862/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Procedimento civile derivante da costituzione di parte civile in processo penale per presunto contrabbando e evasione di dazi su importazioni di banane tramite uso simulato di certificati AGRIM. Le parti civili (Ministero, Agenzia, Commissione) chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Questioni giuridiche principali: ammissibilità di una domanda limitata all'an debeatur (condanna generica) e possibilità di pronunciare una provvisionale nel giudizio di rinvio; rilevanza probatoria e motivazione della sentenza di merito sull'elemento soggettivo; se il danno erariale coincida automaticamente col tributo/dazio evaso o richieda prova della perdita effettiva del credito; ripartizione dell'onere della prova; legittimazione a chiedere il risarcimento se il tributo è risorsa propria UE (ruolo della Commissione vs Stato membro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: dichiarato l'inammissibilità del ricorso incidentale di Maurizio Misturelli per tardività; rigettato i motivi 1, 2, 4 e 5 proposti da Raffaella Orsero; accolto in parte i motivi 3 e 6 del ricorso di Orsero. Principali pronunce operative e conseguenze: 1) è legittima la domanda di condanna limitata all'an debeatur; 2) l'art. 278 c.p.c. consente la condanna provvisionale anche nel giudizio limitato all'an debeatur, purché il giudice ritenga raggiunta la prova nei limiti necessari; 3) il danno derivante da evasione fiscale non coincide di regola con il tributo evaso: il credito tributario resta un prestazione dovuta e normalmente aggredibile con la riscossione coattiva; il risarcimento per danno patrimoniale può essere riconosciuto solo per un "maggior danno" ulteriore o quando il reato abbia determinato la perdita reale e provata del credito (o ragionevole probabilità di perdita); 4) quando il danno riguarda risorse proprie dell'Unione (es. dazi doganali), la Commissione europea ha titolo a chiederne il ristoro (legitimatio ad causam) e lo Stato è soggetto incaricato della riscossione ma non automatica titolarità esclusiva; 5) in caso di azione dell'erario l'onere di provare la perdita del credito e il nesso causale è dell'amministrazione; se l'erario è stato negligevole nella riscossione, il convenuto può eccepire e provarlo. La Corte ha rimesso alla Terza Sezione civile la prosecuzione per i restanti profili e ha disposto che le spese del giudizio di legittimità siano regolate dal giudice di rinvio; per i rapporti con Misturelli le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 278 c.p.c.

    la condanna provvisionale può essere disposta quando sia "accertata l'esistenza d'un diritto, ma ancora controversa la quantità della prestazione dovuta"

    Consente la pronuncia di una provvisionale anche nel giudizio limitato all'an debeatur; il giudice civile in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. può applicare l'art. 278 e concedere provvisionali nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Determinano i termini per proporre il ricorso incidentale: decorrono dalla notifica del primo ricorso e devono essere rispettati anche dall'adesivo; la loro inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale

  • art. 622 c.p.p.

    Il giudizio civile di rinvio si svolge con le regole del processo civile; pertanto nel giudizio di rinvio trovano applicazione le norme processuali civili (es. art. 278 c.p.c.)

  • art. 1224 c.c.

    Il risarcimento per inadempimento può comprendere un "maggior danno" oltre gli interessi di mora; nel caso tributario il danno risarcibile può essere solo un pregiudizio ulteriore rispetto all'imposta, o la perdita effettiva del credito

  • art. 1173 c.c. (natura dell'obbligazione)

    L'obbligazione tributaria nasce dalla legge: il tributo non versato costituisce una prestazione dovuta, non automaticamente un danno risarcibile; il credito tributario resta aggredibile con strumenti di riscossione

  • Decisione Consiglio CE 94/728/CE (e Decisione 2000/597/CE)

    i dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione europea

    Quando il danno riguarda risorse proprie dell'UE (es. dazi), l'Unione (Commissione) è titolare della pretesa al ristoro; lo Stato membro agisce come soggetto incaricato della riscossione ma non è automaticamente l'unico titolare del diritto al risarcimento

  • d.p.r. 23.1.1973 n. 43, art. 338

    Attribuisce l'obbligo del pagamento dei dazi; la condotta imputata (contrabbando) rende il soggetto responsabile del dazio ma non fa di per sé coincidere il tributo evaso con il danno risarcibile senza prova della perdita del credito

  • art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.

    Rilevanze sul piano del danno non patrimoniale derivante da reato: il danno morale/ non patrimoniale può essere riconosciuto anche in ambito penal-civile secondo le norme vigenti

Massime di principio

  • E' ammessa la domanda civile limitata all'an debeatur (condanna generica); l'attore può riservare la quantificazione del quantum a separato giudizio
  • L'art. 278 c.p.c. autorizza la pronuncia di una provvisionale anche se in giudizio si procede solo sull'an debeatur, ma la provvisionale richiede che il giudice ritenga raggiunta la prova nei limiti richiesti
  • Il tributo o dazio evaso non coincide automaticamente con il danno risarcibile: l'erario deve dimostrare la perdita effettiva (o la ragionevole probabilità di perdita) del credito per ottenere il risarcimento dell'importo del tributo
  • L'erario può chiedere il ristoro di un 'maggior danno' quando provi un pregiudizio ulteriore e diretto causato dall'illecito (es. impossibilità di riscossione, danno da svalutazione), ma tali danni non sono riconosciuti in re ipsa
  • Quando il danno concerne risorse proprie dell'UE (es. dazi), la Commissione europea ha legittimazione a chiedere il risarcimento; lo Stato agisce come esattore ma non sempre come unico titolare del credito risarcitorio
  • Nei processi di impugnazione la notificazione del primo ricorso avvia i termini per le impugnazioni incidentali degli altri litisconsorti; il mancato rispetto dei termini rende inammissibile l'impugnazione incidentale
  • Nel giudizio di danno l'onere probatorio: spetta all'erario provare l'esistenza del credito, la perdita di esso e il nesso causale con la condotta; al convenuto spetta provare eventuale negligenza dell'amministrazione che abbia concorso alla perdita

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