Cassazione Civile, Sentenza n. 29588/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza CNF n. 123/2021 con unico motivo: violazione dell'art. 21 del regolamento procedura disciplinare n. 2/2014 e degli artt. 160 e 156 c.p.c., nella parte in cui il CNF ha ritenuto legittima la notifica della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell'avv. Segoloni (in assenza di domicilio eletto), mentre la ricorrente sosteneva che la notifica dovesse avvenire presso lo studio professionale e che, perciò, la mancata partecipazione al dibattimento davanti al CDD avrebbe determinato nullità del procedimento disciplinare. Il contesto fattuale riguarda procedimento disciplinare per appropriazione di somme (riconosciuta in fatto: ricezione complessiva di C 268.000 e destinazione a spese personali di C 206.000), con decisione di primo grado (CDD Perugia) di radiazione poi rideterminata dal CNF in sospensione triennale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario alla residenza anagrafica (art. 140 c.p.c.) è idonea a determinare la conoscenza dell'atto in assenza di domicilio eletto; la violazione del regolamento (notifica presso lo studio) costituisce al più una irregolarità e non una nullità insanabile, specialmente in materia disciplinare che ha natura amministrativa. Pertanto è stato confermato che non sussisteva vizio tale da annullare il giudizio e la sentenza impugnata; è stata quindi respinta anche l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività.
Norme richiamate
Regolamento procedimento disciplinare n. 2/2014, art. 21
Il regolamento prescrive la notifica della citazione presso lo studio professionale del difendente; la Corte tuttavia ha interpretato la sua violazione come mera irregolarità, non automatica causa di nullità del procedimento disciplinare, se la notifica alla residenza ha comunque garantito la conoscenza dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 140
Norma che consente la notifica presso la residenza anagrafica; la Corte ha ritenuto legittima la notifica a norma dell'art. 140 c.p.c. in assenza di domicilio eletto, perché idonea a determinare la conoscenza dell'atto.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
Richiamati nella censura della ricorrente; la Corte ha valutato che, anche alla luce delle regole processuali, la notifica alla residenza è comunque idonea e la deviazione rispetto alla forma prescritta dal regolamento non comporta la nullità del procedimento quando non impedisca effettiva conoscenza.
Legge n. 247/2012, art. 59
La ricorrente aveva inizialmente sostenuto che la notifica non fosse stata eseguita a mezzo Ufficiale giudiziario come previsto dall'art. 59; il CNF aveva accertato che la notifica era invece avvenuta tramite Ufficiale giudiziario, rendendo infondata questa censura.
Giurisprudenza richiamata (Cass. pen., sez. 4, Brigante, 7 ottobre 2014)
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali, anche in sede penale, la notifica alla residenza può essere valutata idonea a trasferire la conoscenza dell'atto, confermando la non automaticità della nullità per deviazioni formali dalla regola del domicilio professionale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nel dispositivo con riferimento al presupposto per il versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- In materia disciplinare forense la mancata notifica presso lo studio professionale, se la notifica alla residenza anagrafica è stata effettivamente eseguita e ha consentito la conoscenza dell'atto, costituisce generalmente una irregolarità e non una nullità insanabile del procedimento.
- Se l'interessato non ha eletto domicilio e la notifica è eseguita dall'Ufficiale giudiziario alla residenza, quella notifica è normalmente idonea a produrre conoscenza dell'atto e quindi a rendere valido il procedimento anche se il regolamento disciplinare preferisce la via dello studio professionale.
- La qualificazione del vizio come 'nullità' richiede più che una mera inosservanza regolamentare: occorre dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa o l'impossibilità di partecipare al procedimento; in assenza di ciò il vizio è sanabile o irrilevante.
- Nel valutare impugnazioni per vizi di notifica è utile verificare gli elementi fattuali: modalità reale della notifica, eventuali tentativi informativi (raccomandata informativa), cessazione di PEC o irreperibilità presso il domicilio dichiarato, che possono giustificare la notifica alla residenza.
- I principi tratti dalla giurisprudenza penale e civile possono essere utilizzati in sede disciplinare per affermare la validità della notifica effettuata in forma diversa da quella preferita dal regolamento quando sia dimostrata la conoscenza effettiva dell'atto.
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