Cassazione Civile, Sentenza n. 29746/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in sede di opposizione alla liquidazione delle spettanze del difensore, aveva riformato il decreto di revoca del gratuito patrocinio di Nicola Campagnuolo. Il Ministero sosteneva che la richiesta formulata dal difensore di distrazione delle spese (ossia di pagamento del compenso a carico della controparte soccombente) fosse incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dovesse comportare la rinuncia o la revoca automatica del beneficio. Inoltre si contestava che la revoca non potesse essere pronunciata nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle spettanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il patrocinio a spese dello Stato sia un diritto della parte non abbiente, non del difensore, e che la mera richiesta di distrazione delle spese formulata dall'avvocato non comporta né la rinuncia né la revoca automatica del beneficio. La revoca dell'ammissione è possibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 136 del D.P.R. 115/2002; la richiesta di distrazione non rientra tra tali ipotesi. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se la revoca possa essere disposta nel corso del procedimento di liquidazione, e ha compensato integralmente le spese processuali, precisando che l'impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato non richiede il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82
Norma richiamata nel quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato; utilizzata per contestare l'asserita incompatibilità tra ammissione e distrazione delle spese
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 85
Citata tra le norme del regolamento sul gratuito patrocinio, posta a fondamento delle argomentazioni sul regime del beneficio
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 93 c.p.c.
Riferimento procedurale nei motivi di ricorso (menzione dell'art. 93 c.p.c. in correlazione alle norme sul patrocinio); utilizzato nel quadro delle censure del ricorrente
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136
Stabilisce le ipotesi tassative di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha sottolineato il carattere eccezionale della norma e che la richiesta di distrazione non è fra le ipotesi di revoca
Codice di procedura civile, art. 360
Norma di legittimità utilizzata come parametro per i motivi di ricorso (vizio della motivazione/interpretazione di legge contestata)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato per escludere l'obbligo del versamento del contributo unificato da parte di un'amministrazione dello Stato che impugni la decisione
Cass. SS.UU. 8561/2021
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il patrocinio a spese dello Stato è un diritto della parte beneficiaria e non del difensore, e che la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare della stessa
Cass. 17461/2014
Precedente utilizzato per sostenere la natura personale del diritto al patrocinio e l'impossibilità per il difensore di disporne
Cass. 26089/2014
Richiamata per affermare che la mera richiesta di distrazione non determina la revoca dell'ammissione al patrocinio
Cass. 13516/2017
Ulteriore precedente che conferma l'inapplicabilità della regola della rinuncia/ revoca a seguito della sola richiesta di distrazione
Cass. 1778/2016
Citata con riferimento alla disciplina del contributo unificato e all'esenzione per le amministrazioni dello Stato che impugnano
Massime di principio
- Il gratuito patrocinio è un diritto personale della parte non abbiente: il difensore non può, con le proprie dichiarazioni o richieste, rinunciare a tale beneficio per conto del cliente
- La richiesta di distrazione delle spese formulata dall'avvocato non equivale automaticamente a rinuncia o revoca del patrocinio a spese dello Stato e non determina di per sé la perdita del beneficio
- La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 136 del D.P.R. 115/2002; norme eccezionali non ammettono applicazioni analogiche
- In sede di liquidazione delle spettanze, il giudice deve comunque valutare la permanenza delle condizioni che legittimano il beneficio, ma non può assumere come automatica la revoca per la sola richiesta di distrazione
- In presenza di contrasti interpretativi rilevanti in giurisprudenza, la compensazione delle spese può essere disposta; le amministrazioni dello Stato che impugnano non sono tenute al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per altri appellanti
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