Cassazione Civile, Ordinanza n. 32650/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente professionale)
La controversia
Una giornalista iscritta all'Ordine del Lazio aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla propria radiazione disciplinare dall'albo, poi annullata in sede giudiziale perché ritenuta illegittima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la pretesa risarcitoria, condannando in solido l'Ordine nazionale e l'Ordine regionale al pagamento di una somma a titolo di danni, e aveva inoltre rigettato le domande di manleva contro le compagnie assicuratrici. I ricorrenti per cassazione hanno contestato, in sintesi, che: non vi fosse un giudicato interno sulla responsabilità aquiliana, che la condotta disciplinare non fosse di per sé fonte di illecito risarcibile e che mancasse prova del danno; l'Ordine regionale ha inoltre dedotto la prescrizione quinquennale e questioni sulla manleva e sull'operatività della polizza, mentre l'Ordine nazionale ha censurato anche il rigetto della domanda di garanzia assicurativa e la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. In particolare, ha ritenuto fondati i motivi con cui si contestava l'esistenza di un giudicato interno sull'an della responsabilità: il Tribunale aveva rigettato la domanda applicando la ragione più liquida, ossia per mancata prova del danno, senza un effettivo accertamento degli altri elementi dell'illecito, sicché nessun giudicato implicito poteva dirsi formato sulla responsabilità aquiliana. Ha poi disatteso il motivo dell'Ordine regionale sulla prescrizione, osservando che l'eccezione, non esaminata in primo grado perché assorbita, doveva essere riproposta in appello in modo specifico e tempestivo; nel caso concreto, la parte ricorrente ha essa stessa dedotto di averla riproposta solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente. Tutte le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata esaminata con riferimento sia al preteso giudicato interno sia all'eccezione di prescrizione, ma il giudicato non è stato ravvisato perché il primo giudice non aveva deciso sul punto in modo effettivo e concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per carenza di motivazione, ma le censure ulteriori sono state assorbite dalla decisione sul giudicato interno.
Richiamato come base della responsabilità aquiliana; la Corte ha chiarito che l'illegittimità del provvedimento, da sola, non equivale a un accertamento effettivo della responsabilità risarcitoria.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al danno non patrimoniale, ma i relativi profili sono rimasti assorbiti.
Richiamato sulla liquidazione del danno e sul nesso con il pregiudizio risarcibile, ma le questioni di merito sul quantum sono state assorbite.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte non è entrata nel merito della quantificazione per effetto dell'accoglimento sui motivi preliminari.
Richiamato nella prospettazione delle censure sui criteri di risarcimento e sul concorso colposo.
Richiamato per contestare la prova del danno e la ripartizione dell'onere probatorio.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno; le relative doglianze sono state assorbite.
Richiamato per l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
L'eccezione di prescrizione non esaminata in primo grado andava riproposta in appello in modo specifico e tempestivo, altrimenti restava inammissibile.
Richiamato in relazione al preteso giudicato interno, escluso dalla Corte di cassazione.
Richiamato dalla parte per sostenere questioni di impugnazione incidentale e riproposizione delle difese.
Richiamato nel motivo incidentale in relazione a pretesi vizi processuali.
Richiamato dalla sentenza di merito per giustificare la compensazione delle spese in primo grado, ma tale passaggio non ha determinato un giudicato sull'an della responsabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento dei ricorsi.
Richiamato nel motivo sulla polizza assicurativa per conto di chi spetta e sul potere del contraente di esercitare i diritti e le azioni connesse, ma la questione è rimasta assorbita.
Richiamato nel motivo sull'assicurazione e sulla validità/operatività della polizza, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel motivo sull'assicurazione, senza decisione nel merito per assorbimento.
Richiamato nel motivo sull'assicurazione per contestare l'interpretazione della garanzia claims made.
Richiamato in tema di assicurazione della responsabilità civile e manleva.
Richiamato per l'interpretazione del contratto di assicurazione.
Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole assicurative.
Richiamato per l'interpretazione del contratto di assicurazione.
Richiamato nel motivo incidentale per sostenere il concorso colposo della danneggiata nella produzione del pregiudizio.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sugli elementi dell'illecito o del rapporto che il giudice di primo grado non abbia effettivamente esaminato e deciso; non basta un inciso contenuto nella motivazione sulle spese se la decisione di merito è stata resa sulla base della ragione più liquida.
- Quando il primo giudice rigetta la domanda per difetto di prova del danno, non può ritenersi implicitamente accertata la responsabilità aquiliana se manca una specifica e concreta statuizione sugli altri elementi costitutivi dell'illecito.
- L'illegittimità del provvedimento amministrativo o disciplinare non basta, da sola, a fondare automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'ente; occorre comunque un autonomo accertamento degli elementi dell'illecito e della prova del danno.
- L'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello in modo specifico e tempestivo; una riproposizione generica o tardiva è inidonea a farla esaminare.
- Le censure sulla quantificazione del danno e sull'uso delle presunzioni restano assorbite quando la cassazione interviene su un vizio preliminare che impone la cassazione con rinvio.
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