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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31884/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-sexies cod. strada) per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e mancanza/manifesta illogicita' della motivazione nella mancata concessione della sospensione del processo con messa alla prova; 2) errata valutazione dei criteri di cui agli artt. 464-bis comma 4 e 464-quater cod. proc. pen. ai fini della messa alla prova; il ricorrente sostiene che il programma di trattamento proposto era idoneo (lavori socialmente utili e presa in carico da assistente sociale) e che i precedenti erano datati o non decisivi, pertanto la prognosi favorevole avrebbe dovuto essere riconosciuta; 3) violazione degli artt. 545 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per carenza motivazionale in ordine al diniego della causa speciale di non punibilita' (art. 131-bis cod. pen.), alla quantificazione della pena e al diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente abbia riprodotto in sostanza le medesime questioni gia' valutate e respinte in appello senza offrire una confutazione autonoma e specifica, incorrendo quindi nel vizio di aspecificita'. Sulla messa alla prova la Corte ha confermato che la presenza di precedenti penali, e in particolare di un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, e la mancanza di elementi comprovanti un serio percorso di disintossicazione o riabilitazione possono legittimamente determinare una prognosi sfavorevole e quindi il diniego della sospensione del procedimento; se la prognosi e' negativa non e' necessario entrare nel merito dell'idoneita' del programma proposto. Quanto all'art. 131-bis (tenuita' del fatto), la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la condotta era particolarmente grave (tasso alcolemico molto elevato, oltre 1,70 g/l, guida di notte in autostrada) e cio' giustifica il diniego della non punibilita'. Anche la quantificazione della pena e il diniego della sospensione condizionale sono stati ritenuti adeguatamente motivati in relazione ai precedenti e alla gravita' del fatto. E' stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada

    commi 2 lett. c) e 2-sexies

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nella specie il reato e' stato integrato da valori alcolemici superiori a 1,5 g/l con aggravante oraria (tra le 22 e le 7).

  • art. 168-bis codice penale (messa alla prova)

    menzionata nei riferimenti giurisprudenziali

    La concessione della sospensione del processo con messa alla prova e' rimessa al potere discrezionale del giudice e richiede una prognosi favorevole circa l'efficacia riabilitativa del programma proposto; la presenza di un precedente specifico puo' influenzare negativamente tale prognosi.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    comma 4 e comma 5 richiamati

    Prevede le modalita' di verifica dell'idoneita' del programma e delle condizioni economiche per il risarcimento; consente al giudice di valutare l'adeguatezza del programma proposto dall'imputato.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Regola la prognosi favorevole richiesta per la messa alla prova; la mancanza di una prognosi favorevole impedisce la concessione del beneficio indipendentemente dalla presentazione del programma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilita' per tenuita' del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalita' della condotta, del grado di colpevolezza e del pericolo o danno; nel caso concreto la gravita' (elevato tasso alcoolemico e guida notturna in autostrada) ha escluso l'applicabilita'.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuita'; i giudici possono motivare la decisione indicando gli elementi da loro ritenuti prevalenti.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse invece coerente e adeguata.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente.

  • art. 591 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sulla inammissibilita' per aspecificita' dei motivi di ricorso che riproducono questioni gia' decise in grado di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto che, dichiarata l'inammissibilita' del ricorso, si procede alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione e' inammissibile se si limita a riproporre in termini generali le stesse doglianze gia' esaminate e motivate in senso contrario dal giudice d'appello senza una confutazione autonoma e specifica.
  • La concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova e' rimessa al potere discrezionale del giudice: e' richiesta una prognosi favorevole sulla capacita' dell'imputato di astenersi dal delinquere, e la presenza di precedenti specifici e l'assenza di un serio percorso di disintossicazione possono legittimamente determinare un giudizio prognostico negativo.
  • Se il giudice valuta la prognosi come negativa, non e' necessario che motivi ulteriormente sull'idoneita' del programma presentato dall'imputato: la prognosi sfavorevole basta a giustificare il diniego della messa alla prova.
  • La causa di non punibilita' per tenuita' (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva delle modalita' e del contesto della condotta; condotte con elevato tasso alcolemico e svolte in condizioni particolarmente pericolose (p.es. di notte in autostrada) possono escludere la tenuita'.
  • Nel valutare la sospensione condizionale della pena e la quantificazione sanzionatoria il giudice di merito puo' indicare gli elementi che ritiene prevalenti e non e' obbligato a menzionare tutti i fattori elencati nell'art. 133 cod. pen.; i precedenti penali e la gravita' del fatto possono giustificare pene poco superiori al minimo edittale e il diniego dei benefici.

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