Cassazione Civile, Ordinanza n. 15164/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un lavoratore dipendente, comandato dalla sede ordinaria di Enna a quella di Catania dal 2000, aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sulle somme corrisposte negli anni 2001-2005 a titolo di spese di viaggio, sostenendo che tali somme avessero natura risarcitoria/ripristinatoria e non retributiva. A seguito di silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 48 d.P.R. 917/1986 (TUIR, nel testo applicabile ratione temporis) e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la tassabilità delle somme e, soprattutto, avessero invertito l'onere probatorio, mentre in caso di istanza di rimborso spettava al contribuente provare i presupposti della pretesa e il superamento dei limiti fiscali applicabili. Ha inoltre contestato la lettura data dai giudici di merito alle difese erariali e alla disciplina delle trasferte e dei rimborsi spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente sanata la denunciata nullità della notifica del ricorso per cassazione, poiché il contribuente, pur contumace in appello, si è costituito con controricorso, così raggiungendosi lo scopo dell'atto. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando un orientamento consolidato sulla distinzione tra rimborsi analitici e forfettari e sulla diversa rilevanza fiscale delle somme corrisposte in relazione a trasferte/comandi. Ha affermato che, in presenza di domanda di rimborso, l'onere di dimostrare i presupposti del diritto azionato grava sul contribuente, non sull'Ufficio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché verifichi l'ammontare del rimborso erogato e il suo rapporto con il limite forfettario di legge, applicando il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
La censura è stata formulata come vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale disposizione applicabile ratione temporis alla tassazione delle somme percepite dal dipendente; la Corte ne ricava la disciplina della rilevanza fiscale dei rimborsi spese e il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.
art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato per ribadire il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e la necessità di una specifica deroga per escludere dalla base imponibile determinate somme.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama la distinzione tra rimborso analitico e forfettario delle spese di trasferta e afferma che solo il rimborso analitico di spese effettivamente sostenute e documentate non determina tassazione, mentre il forfettario rileva nei limiti previsti dalla norma.
È applicato per affermare che, trattandosi di domanda di rimborso, l'onere della prova dei presupposti del diritto spettava al contribuente istante.
art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000
È citato solo nel richiamo giurisprudenziale per sottolineare la diversità tra il rimborso di accesso e le indennità di trasferta; non costituisce la norma decisiva della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto una domanda di rimborso, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione grava sul contribuente istante, non sull'amministrazione finanziaria.
- In materia di imposte sui redditi da lavoro dipendente, i rimborsi spese vanno distinti in base alla loro struttura: il rimborso analitico di spese effettivamente sostenute e documentate non costituisce reddito imponibile nei limiti di legge, mentre il rimborso forfettario è tassabile secondo la disciplina speciale applicabile.
- Le somme corrisposte per spese di viaggio connesse a trasferte/comandi devono essere valutate alla luce del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e delle specifiche deroghe previste dal TUIR; l'esclusione da imposizione non può essere affermata in via automatica ma solo se ricorrono i presupposti normativi.
- La notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario del primo grado, quando la parte sia rimasta contumace in appello, può essere sanata dalla costituzione della parte intimata con controricorso, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
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