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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario, presentatasi alla banca negoziatrice con documenti apparentemente regolari ma poi rivelatisi falsi. L'istituto di credito destinatario dell'azione risarcitoria aveva visto respinta la domanda in primo grado; la decisione era stata poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte, che aveva affermato un principio di diritto sulla responsabilità della banca negoziatrice. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha riconosciuto una responsabilità della banca ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma ha anche ravvisato un concorso di colpa della compagnia assicuratrice per avere spedito l'assegno per posta ordinaria, ripartendo il danno al 50%. La ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe deciso in contrasto con il principio di diritto vincolante, applicando impropriamente il criterio della responsabilità contrattuale e della prova liberatoria ex art. 1218 c.c.; 2) violazione degli artt. 115, 112 e 132 c.p.c., per motivazione apparente e per aver fondato il concorso di colpa sulla spedizione postale dell'assegno senza adeguata prova e su un fatto non previamente accertato; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eventuale errore nel richiamo all'art. 1218 c.c. non incideva sull'esito, perché la sentenza impugnata manteneva comunque l'affermazione di responsabilità della banca per il pagamento a soggetto non legittimato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che il giudice di rinvio può accertare fatti ulteriori compatibili con il principio di diritto e che le censure ex artt. 115 e 112 c.p.c. non possono essere usate per sovvertire l'accertamento di fatto; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Firenze, ritenendo che la motivazione, pur non pienamente corretta sul piano giuridico, fosse comunque emendabile in sede di legittimità e che la responsabilità della banca negoziatrice restasse ferma. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento del concorso di colpa della compagnia assicuratrice per la spedizione dell'assegno con modalità non prudenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente vincola il giudice di rinvio; tuttavia, un errore di qualificazione giuridica che non incida sulla conferma della responsabilità non determina automaticamente la cassazione se la decisione finale resta conforme al dictum vincolante.

  • art. 1218 c.c.

    La corte territoriale ha fatto riferimento alla responsabilità contrattuale e alla prova liberatoria, ma la Suprema Corte ha osservato che tale richiamo non era decisivo perché la responsabilità della banca per il pagamento a soggetto non legittimato rimaneva ferma.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o per sovvertire l'accertamento di merito compiuto dal giudice di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto l'apparente profilo del vizio processuale, mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; nella specie, la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente, poiché la ratio decidendi era chiaramente individuabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la doglianza relativa alla compensazione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ma conserva il potere di accertare e valorizzare fatti ulteriori compatibili con quel principio, se necessari alla decisione.
  • L'erronea qualificazione giuridica di una motivazione non comporta cassazione quando la decisione finale resta sorretta da un autonomo e corretto accertamento di responsabilità non inciso dall'errore.
  • Le censure formulate ai sensi degli artt. 115 e 112 c.p.c. non possono essere impiegate per sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio.
  • La motivazione non è apparente se consente di individuare la ratio decidendi, anche quando sia sintetica; il vizio ricorre solo in caso di assoluta mancanza o di argomentazione meramente fittizia.
  • In tema di responsabilità per pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la banca negoziatrice resta responsabile per l'evento dannoso, mentre può rilevare un concorso causale del danneggiato ove siano accertate condotte imprudenti nella spedizione o gestione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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