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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24921 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 200/05/2012, depositata il 13 aprile 2012, che aveva accolto l’appello del Consorzio e confermato la cartella per l’anno 2007 di euro 4.681,00, relativa a contributi di bonifica e miglioramento fondiario. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse accolto l’appello sulla base di una disciplina diversa da quella rilevante e senza specifiche doglianze; 2) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle questioni che il Comune affermava di avere riproposto e che la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva dichiarato assorbite; 3) violazione degli artt. 7 e 12 della L.R. Campania n. 4/2003, assumendo che la legge regionale non assoggettasse gli enti territoriali a contribuzione per i beni demaniali. La questione sostanziale era dunque se i beni demaniali comunali beneficiari delle opere di bonifica fossero assoggettabili al contributo consortile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati respinti: il Comune, vittorioso nel merito in primo grado, non doveva proporre appello incidentale specifico sulle questioni assorbite, ma doveva riproporle in modo espresso, chiaro e preciso; la generica riproposizione nel dispositivo non era sufficiente e ne ha comportato l’inammissibilità. La motivazione della CTR è stata corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che il Comune aveva prestato acquiescenza sulla debenza dei contributi per i beni patrimoniali, non avendo formulato censure specifiche. Nel merito, il motivo relativo alla legge regionale è stato ritenuto infondato: ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, anche i Comuni contribuiscono per i beni di loro pertinenza, demaniali o patrimoniali, quando questi traggono un’utilità fondiaria dalle opere di bonifica. La cartella riguardava spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, non il finanziamento di opere infrastrutturali, per il quale la disciplina regionale prevede un diverso regime. La contribuzione richiede un beneficio causalmente collegato alle opere e inerente all’immobile.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    La violazione denunciata dal Comune è stata respinta; la decisione chiarisce che le questioni assorbite in primo grado, se la parte vittoriosa vuole mantenerle in discussione in appello, devono essere riproposte espressamente e in modo chiaro e preciso, non mediante una formula generica.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste l’omessa pronuncia lamentata: le questioni assorbite non erano state validamente riproposte, poiché il Comune si era limitato a una generica menzione nel dispositivo dell’appello incidentale.

  • Art. 346 c.p.c.

    La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per riformulare le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma deve riproporle in appello in modo esplicito, chiaro e non equivoco; in caso contrario, si presume che vi abbia rinunciato.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza per questo accogliere il ricorso.

  • R.D. n. 215/1933, art. 10

    Il R.D. n. 215 del 1933, art. 10, prevede l'obbligo del pagamento dei contributi consortili per tutti gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, "compresi lo Stato, le Provincie ed i Comuni per i beni di loro pertinenza" in quanto l'attività svolta dal consorzio va a beneficio anche di tali enti pubblici, compresi i Comuni, senza che possa distinguersi tra beni patrimoniali e demaniali in mancanza di alcuna normativa al riguardo in quanto i benefici fondiari e idraulici derivanti dalla attività di bonifica possono riguardare indifferentemente entrambe le tipologie di beni.

    Gli enti territoriali, inclusi i Comuni, sono tenuti ai contributi consortili per i beni di loro pertinenza che beneficiano delle opere di bonifica. L’obbligo riguarda sia i beni patrimoniali sia quelli demaniali, purché sussista un’utilità fondiaria causalmente collegata alle opere.

  • Art. 823 c.c.

    Il riferimento omnicomprensivo ai beni di "pertinenza" degli enti pubblici territoriali porta concludere che anche i beni demaniali siano in linea di principio assoggettabili al potere impositivo di un Consorzio di Bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico, contenuto nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 c.c. , dispone che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuoi semplicemente dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, nè possono essere usucapiti, in quanto del tutto non commerciabili.

    L’inalienabilità e la non commerciabilità dei beni demaniali non impediscono di assoggettarli al contributo di bonifica: tali limiti riguardano la circolazione privatistica dei beni, non l’obbligo contributivo previsto dalla legge.

  • L.R. Campania n. 4/2003, artt. 7 e 12

    Il riferimento alla L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, è fuorviante e non pertinente in quanto con tale normativa vengono disciplinati i contributi dei proprietari privati in favore del Consorzio di bonifica e non degli enti pubblici.

    La disciplina regionale richiamata non esclude l’obbligo contributivo degli enti pubblici per i beni beneficiari delle opere; regola invece profili diversi, tra cui i contributi dei proprietari privati e il finanziamento di determinate opere.

  • D.Lgs. n. 179/2009, art. 1, comma 1

    La disposizione è richiamata dalla Corte a conferma della perdurante vigenza del R.D. n. 215/1933; non fonda autonomamente il criterio di assoggettamento, che deriva dall’art. 10 del regio decreto.

Massime di principio

  • Il contributo di bonifica può gravare anche su beni demaniali appartenenti a un Comune: la natura demaniale non comporta, da sola, un’esenzione.
  • L’obbligo contributivo richiede un beneficio effettivo, fondiario e causalmente collegato alle opere consortili; non basta la mera inclusione del bene nel comprensorio.
  • Occorre distinguere le spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, assoggettabili al contributo secondo la decisione, dal finanziamento di opere infrastrutturali disciplinato diversamente.
  • La parte vittoriosa in primo grado che intenda mantenere in appello questioni assorbite deve riproporle in modo espresso, chiaro e specifico; una formula generica può determinare la presunzione di rinuncia e l’inammissibilità del loro esame.
  • Le censure devono investire specificamente ciascun capo della decisione che si intende contestare: la mancata impugnazione può comportare acquiescenza su quel punto.

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