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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16043/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

Una società semplice aveva deliberato l’esclusione di una socia ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c., contestandole, per il periodo in cui aveva gestito la società, perdite e ammanchi di cassa e, in sostanza, l’omessa rendicontazione annuale della gestione protrattasi per oltre dieci anni. Il tribunale aveva dichiarato invalida la delibera; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la violazione dell’obbligo di rendiconto non integrasse, nel caso concreto, un grave inadempimento del contratto sociale idoneo a giustificare l’esclusione del socio, anche perché non avrebbe inciso sull’affectio societatis. I ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2286, 2287 e 1455 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che nelle società di persone non è possibile separare rigidamente la posizione di socio da quella di amministratore e che l’inadempimento dei doveri gestori del socio-amministratore può legittimare l’esclusione, specie se consistente nell’omessa rendicontazione per un lungo periodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la sentenza d’appello perché non conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle società di persone e ancor più nella società semplice, le irregolarità o illiceità commesse dal socio-amministratore possono giustificare non solo la revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio quando violino doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi sociali. La Corte ha richiamato anche l’art. 2261 c.c., osservando che, quando alcuni soci si astengano dall’amministrare, permane il diritto degli altri soci a ricevere informazioni e il rendiconto analitico se la gestione esclusiva dura più di un anno. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2286 c.c.

    consente l’esclusione del socio che commetta gravi inadempienze degli obblighi derivanti dal contratto sociale o che si renda responsabile di condotta lesiva della compagine sociale; nel caso concreto la Corte lo collega anche ai doveri del socio-amministratore.

  • art. 2287 c.c.

    disciplina la procedura e gli effetti dell’esclusione del socio; è richiamato come base della delibera di esclusione oggetto di impugnazione.

  • art. 1455 c.c.

    viene invocato per valutare la gravità dell’inadempimento; la Corte ritiene che la gravità vada apprezzata alla luce dei doveri sociali e della tutela dell’interesse dell’ente.

  • art. 132, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare una motivazione ritenuta solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 2261 c.c.

    la Corte lo valorizza per affermare che i soci non amministratori hanno diritto alle informazioni sulla gestione e, se la gestione esclusiva dura oltre un anno, al rendiconto analitico; ciò rende rilevante l’omessa rendicontazione anche sotto il profilo del socio.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, e in particolare nella società semplice, la coincidenza tra qualità di socio e funzione di amministratore non impedisce che condotte tenute nell’esercizio della gestione rilevino anche come violazione dei doveri sociali del socio, con possibile esclusione ex artt. 2286 e 2287 c.c.
  • La distinzione tra posizione di socio e posizione di amministratore non può essere applicata in modo rigido nelle società di persone, perché proprietà, gestione e controllo non sono strutturalmente separati come nelle società di capitali.
  • Quando la gestione della società è affidata a uno o più soci per un periodo superiore a un anno, gli altri soci conservano il diritto di ottenere informazioni sull’andamento degli affari sociali e il rendiconto analitico della gestione; l’omessa rendicontazione può assumere rilievo come grave inadempimento del contratto sociale.
  • La gravità dell’inadempimento, ai fini dell’esclusione del socio, va valutata in relazione all’incidenza della condotta sull’interesse sociale e sulla tutela della compagine, non potendo essere esclusa solo perché la violazione è connessa all’esercizio di funzioni gestorie.

Come è indicizzato

MaterieSocietà semplice
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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